Il trasferimento in Italia della società estera non interrompe il periodo d’imposta

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Con riferimento alle operazioni di rientro dei capitali dai paesi esteri, si deve analizzare anche il caso del rimpatrio di società estere sottoposte alla nuova disciplina delle Cfc.

Il rientro in Italia delle holding estere di paesi a fiscalità ordinaria della Ue, a cui possono essere estese le norme Cfc, può avvenire seguendo modalità diverse. Le opzioni possibili sono quella della liquidazione, della fusione oppure del trasferimento della sede legale, con adozione della forma giuridica italiana della Spa o della Srl.

Nel caso in cui il rimpatrio avvenga entro il 30 giugno (183° giorno del periodo d’imposta) l’azione avrà efficacia per tutto il 2010. Infatti, nel caso di trasferimento di sede in condizioni di continuità giuridica entro la prima metà del periodo d’imposta, la società risulterà residente nel territorio nazionale per l’intero esercizio fiscale, senza interruzione. Viceversa, nel caso il rimpatrio avvenga dopo il periodo indicato, la società si considererà come nuova e inizierà un nuovo periodo d’imposta dal momento del sui arrivo in Italia.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 26 – Rimpatrio entro il 30 giugno con efficacia per il 2010 – Gaiani

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