Illegittima sospensione del sanitario no vax già collocato in aspettativa

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Illegittima sospensione del sanitario no vax già collocato in aspettativa

La sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-covid presuppone lo svolgimento, in concreto, delle prestazioni professionali da parte del soggetto destinatario dell'obbligo medesimo.

Il provvedimento datoriale è illegittimo se il dipendente era già in aspettativa retribuita.

Sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale Covid, è sempre legittima?

Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da un'infermiera contro il provvedimento con cui parte datoriale aveva disposto, nei suoi confronti, la sospensione del collocamento in aspettativa retribuita biennale ex Legge n. 104/1992 con sospensione della relativa indennità, in considerazione dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-covid.

Il datore, nel dettaglio, le aveva comunicato la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o comportanti il rischio di diffusione del contagio da Covid19, avendo verificato che le mansioni a cui era adibita presentavano il rischio suddetto nonché constatato l'impossibilità di assegnarla a mansioni diverse.

In tale contesto, le era stato precisato che per il periodo di sospensione non le erano dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

La prestatrice si era rivolta al Tribunale meneghino sostenendo l'illegittimità del provvedimento di sospensione, per erronea e falsa applicazione dell'art. 4 del Dl n. 44/2021, con riferimento al dettato letterale e rispetto alla ratio della stessa normativa emergenziale.

Per contro, parte datoriale aveva dedotto di aver operato conformemente alle disposizioni di legge e alle linee guida emanate con DPCM e a quelle della Regione Lombardia.

Il giudice del lavoro meneghino, con sentenza n. 2865 pronunciata il 26 novembre 2021, ha ritenuto non condivisibili tali ultime considerazioni, accogliendo, come detto, le ragioni della ricorrente.

Questo dopo aver precisato che la sospensione ex Dl n. 44/2021 presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale.

Nel caso esaminato, era pacifico che la dipendente, al momento del provvedimento, fosse già in aspettativa retribuita per un periodo di due anni.

L'aspettativa, infatti, era stata chiesta ed ottenuta prima dell'avvio della procedura prevista dall'art. 4 del richiamato Decreto legge ed il provvedimento datoriale, ciò posto, si era sovrapposto a un rapporto già sospeso.

Ne discendeva, in definitiva, l'illegittimità del provvedimento di sospensione disposto dall'azienda datrice di lavoro, con condanna di quest'ultima alla corresponsione delle mensilità di indennità di aspettativa non corrisposte, oltre agli interessi legali.

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