Immigrazione, protezione speciale circoscritta con il nuovo decreto

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Immigrazione, protezione speciale circoscritta con il nuovo decreto

Immigrazione clandestina e protezione speciale: norme più stringenti con la conversione del Decreto Cutro.

E' approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge n. 50/2023 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge sull'immigrazione (Dl n. 20/2023). 

Il provvedimento sui migranti, oltre a contenere disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, introduce rilevanti novità anche in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, modificando, in primo luogo, l'attuale disciplina della protezione speciale, per come contenuta nel Testo unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998).

Protezione speciale, le principali novità

In tema, appunto, di protezione speciale (art. 7), le misure di principale rilievo si sostanziano, innanzitutto:

  • nell'eliminazione del divieto di respingimento ed espulsione di una persona nel caso vi sia un fondato motivo di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione al rispetto della sua vita privata e familiare;
  • nell’introduzione dell'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, quello per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche.

Si prevede, inoltre che:

  • i procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio sono inseriti tra quelli per i quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza;
  • è soppressa la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, se ne ricorrano i presupposti, laddove sia stata presentata domanda per un’altra tipologia di permesso;
  • sono modificate le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l’espulsione (non può essere comminata in presenza di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine” e non più in presenza di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”);
  • il permesso di soggiorno per calamità può essere rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versi in una situazione di calamità “contingente ed eccezionale” e non “grave” come si prevede attualmente;
  • il permesso di soggiorno per calamità può essere rinnovato solo per un periodo ulteriore di sei mesi.

A seguire, viene introdotta una disciplina transitoria che estende l’efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale:

  • presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legge;
  • ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale.

Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti, inoltre, continua ad applicarsi la disciplina previgente e si prevede anche che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale.

Immigrazione clandestina, le altre disposizioni

Attraverso le ulteriori previsioni:

  • il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria contro la decisione della Commissione territoriale viene ammesso esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto (non anche di inammissibilità);
  • è introdotta una nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;
  • l'arresto in flagranza differita viene disposto anche rispetto ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura di accoglienza e integrazione;
  • è introdotta la facoltà, per realizzare centri di permanenza per i rimpatri, di derogare, fino al 2025, alle norme vigenti, fatta eccezione per la legge penale, il codice antimafia e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  • aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza, applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia accordi in materia di rimpatri.
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