Immobili Irpef dovuta sulla parte locata

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Immobili Irpef dovuta sulla parte locata

La Corte di Cassazione, sezione Penale, con la sentenza n. 37169 del 7 settembre 2016, intervenendo in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'articolo 4 del Dlgs 74/2000, che ha interessato la proprietaria di un fabbricato in parte adibito a prima abitazione e in parte locato, si è espressa sull'imponibilità della plusvalenza in caso di uso promiscuo dell'immobile.

Secondo gli Ermellini, ai fini impositivi, si deve distinguere la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari dalla parte immobiliare utilizzata ad altri fini.

La corretta applicazione dell'articolo 67 del Tuir - che prevede l'esclusione da imposizione delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, intervenuta nel quinquennio successivo all'acquisto/costruzione, di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale - infatti, opera solo con riferimento alla quota parte di plusvalenza riferibile all'unità adibita a prima casa.

Per la parte locata, invece, resta l'obbligo di sottoporre ad imposizione la plusvalenza per non incorrere nel reato di evasione fiscale.

Uso promiscuo, calcolo proporzionale Irpef

Pertanto, nei caso di uso promiscuo dell'immobile, la disposizione normativa deve essere interpretata nel senso di distinguere la parte che rientra nella previsione agevolativa di cui al citato articolo 67 Tuir dalla parte che ne è fuori. Con la conseguenza che l'imposta deve essere calcolata sulla scorta di un calcolo percentuale basato su tale rapporto, peraltro facilmente ancorabile ai dati catastali.

Diversamente, conclude la sentenza n. 37169/2016, si giungerebbe a risultati aberranti e sicuramente contrari alla ratio legis, che è quella di escludere dall'imponibilità solo le plusvalenze realizzate nell'ambito dell'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio, anche se non illimitatamente; mentre, si commette reato di evasione fiscale se non si versa l'Irpef sul fabbricato per la parte data in locazione anche se una porzione è stata adibita a prima casa.

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