Imposta di successione: rinuncia a eredità con effetto retroattivo

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Imposta di successione: rinuncia a eredità con effetto retroattivo

Il chiamato alla eredità presenta la denuncia di successione e, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta di successione omette di impugnarlo, determinandone la definitività? Non è tenuto al pagamento se successivamente rinuncia all'eredità.

Difatti, l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno, con effetto retroattivo, anche del presupposto impositivo.

Successione: il chiamato non paga l'imposta se rinuncia anche dopo l'avviso

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022, pronunciata in rigetto del ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione assunta dalla Commissione tributaria di secondo grado nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione, cartella che era stata preceduta da un avviso di liquidazione, non impugnato.

Entrambi gli atti erano stati notificati al chiamato all'eredità, chiamato che aveva dapprima effettuato la dichiarazione di successione e, successivamente, rinunciato all'eredità.

I giudici tributari avevano accolto le ragioni del contribuente, rilevando che la rinuncia all'eredità, avendo valore retroattivo, aveva fatto venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti impositivi.

L'Agenzia si era rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di successione: per la ricorrente, la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione che aveva preceduto la cartella aveva reso definitiva la pretesa, con conseguente inefficacia della successiva rinuncia.

Rinuncia a eredità: effetti retroattivi su debiti tributari e imposta di successione

Doglianza, questa, giudicata non meritevole di accoglimento dagli Ermellini, i quali, sulla questione, hanno richiamato il principio già enunciato in sede di legittimità, secondo cui: "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento".

Difatti, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neanche per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neppure se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione).

Atteso che la rinuncia ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c., "egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".

Tali principi, per la Corte, vanno necessariamente estesi anche all'ipotesi in cui sia stato notificato al chiamato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di successione, e tale avviso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Difatti, secondo la corretta applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 346/1990, in tema di imposta di successione, il presupposto dell'imposizione tributaria va individuato nella chiamata all'eredità e non già nell'accettazione.

Individuazione, questa, che resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cui l'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario.

Seppure ai fini della legittimazione passiva di tale imposta sia sufficiente essere chiamati all'eredità, l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche della legittimazione passiva.

In conclusione, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo".

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