Imprese energivore, comunicazione fatture tardive senza sanzione

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Imprese energivore, comunicazione fatture tardive senza sanzione

Con la risposta ad interpello n. 429 del 18 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cosiddette ''energivore''.

Energivore, fatture post scadenza comunicazione crediti residui 2022

La società istante è un’impresa energivora che ha beneficiato dei tax credit energia e gas del terzo trimestre 2022. Il credito d’imposta è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (data di scadenza della comunicazione dei crediti residui), per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate alcuna comunicazione dei crediti residui relativi all'anno 2022.

Decorso tale termine di presentazione della suddetta comunicazione, l’impresa ha ricevuto dal fornitore di energia elettrica una fattura integrativa con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi. Di conseguenza, alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d'imposta.

Pertanto, la stessa si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se sia possibile compensare i maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022.

Fatture energetiche tardive trasmissibili senza sanzione

Nella risposta ad interpello n. 429/2023, l’Agenzia delle Entrate ricorda come ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dl n. 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti quater), i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, una apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Tale comunicazione non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

L’impresa ha, però, ricevuto una fattura tardiva relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022 per la quale – secondo il decreto Aiuti bis - è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Come specificato nella circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, inoltre, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.

Se come nel caso di specie, la fattura è pervenuta all'istante decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, se è in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento, può comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti quater.

ATTENZIONE: Secondo le Entrate, dunque, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, in quanto non è imputabile ad un errore dell’impresa energivora, che non aveva ancora ricevuto la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti.

Data la peculiarità del caso analizzato, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate per l’impresa è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza ricorrere alla remissione in bonis e senza versare la sanzione formale di 250 euro.

Energivore, comunicazione nei termini entro il 30 settembre

Conclude la risposta agenziale che l’impresa potrà ancora presentare la comunicazione che, dovendo precedere l'utilizzo del credito, non potrà comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023.

NOTA BENE: Il codice tributo appositamente istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''.

Inoltre, riguardo alle modalità di invio della comunicazione successivamente al 16 marzo 2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: ''Servizi – Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici''.

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