In alternativa all'appalto l'acquisto di cosa futura

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Per la giurisprudenza di legittimità l'acquisto di cosa futura è ammissibile per la pubblica amministrazione qualora abbia ad oggetto un'opera infungibile, non sostituibile cioè con altra simile per le stesse caratteristiche. In particolare, con sentenza n. 11656 del 2008, la Corte di cassazione ha precisato che il contratto riguardante la cessione di un fabbricato non ancora realizzato in cui il venditore e proprietario del terreno si impegna a costruire l'edificio, può integrare tanto gli estremi della vendita di una cosa futura che un negozio misto. Questo a seconda che, nel rapporto contrattuale, assuma un rilievo centrale il conseguimento della proprietà o il trasferimento della proprietà attuale e dell'attività di costruzione.
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