In caso di conto personale il professionista ricopre la qualifica di consumatore

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Nel testo dell’ordinanza n. 14679 del 28 agosto 2012, i giudici di Cassazione hanno ribadito, con riferimento alle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, considerando “vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto”.

E la qualifica di consumatore può essere riferita anche alla persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale allorché la stessa concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

Nel caso di affrontato dalla Suprema corte, è stato ritenuto applicabile il foro del consumatore alla controversia intercorsa tra un professionista ed un istituto di credito avente ad oggetto il recupero del saldo negativo del conto corrente assistito da apertura di credito, in quanto la banca non aveva dimostrato il legame del conto all’attività professionale del cliente.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Vessatoria la clausola di deroga al foro – Alberici

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