In consultazione il principio sui lavori in corso di ordinazione. Preferibile il criterio della percentuale di completamento

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L’Oic - Organismo italiano di contabilità - ha pubblicato in consultazione, fino al 31 maggio 2013, il terzo set di principi contabili internazionali, con lo scopo di procedere ad una loro rivisitazione. Del gruppo fanno parte il principio contabile Oic 21 Partecipazioni, il principio Oic 22 Conti d’ordine e il principio contabile Oic 23, che interviene sul tema della valutazione dei lavori in corso di ordinazione.

Alla luce della revisione effettuata dall’Oic, la nuova versione del principio contabile Oic 23, con riferimento alle commesse, assegna un ruolo principale al criterio della percentuale di completamento. Pertanto, se si vuole procedere alla valutazione delle rimanenze dei lavori in corso di ordinazione, si deve rapportare il corrispettivo contrattuale previsto allo stato di avanzamento dei lavori stessi. Supponendo, così, l’esistenza di un contratto vincolante fra le parti, di una maturazione dei compensi legata allo svolgimento dei lavori, della sicurezza di poter portare a termine la commessa con una stima attendibilmente del risultato, tale criterio della percentuale di completamento viene considerato il più adatto e quello che meglio risponde al principio della competenza economica, offrendo una migliore rappresentazione della realtà aziendale per quanti leggono il bilancio.

L’alternativa a tale principio è quella del metodo della commessa completata. Secondo l’Oic, però, tale metodo, soprattutto nel caso di lavori su ordinazione superiori a 12 mesi, genera andamenti non regolari dei risultati di esercizio, dal momento che i ricavi e i margini di una commessa vengono considerati solo al termine della lavorazione. Il metodo della commessa completata dovrebbe essere applicato, dunque, solo nel caso non esistano le condizioni sopra elencate per poter applicare quello della percentuale di completamento. Nel caso di commesse di breve termine, invece, si potrebbe scegliere liberamente quale dei due metodi applicare, sempreché esistano i requisiti di ragionevole certezza.

Per quanto riguarda la bozza degli altri due principi contabili, vi è da segnalare che il principio Oic 21, relativo alle partecipazioni, ridefinisce i criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati. Inoltre, definisce componenti reddituali straordinari gli utili o le perdite derivanti dalla negoziazione di partecipazioni immobilizzate.

L’Oic 22, relativo ai conti d’ordine, specifica invece che le informazioni già riportate in stato patrimoniale, conto economico o nota integrativa non devono essere riscritte in calce allo stato patrimoniale, al fine di evitare duplicazioni.
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