INAIL, maggiorazioni economiche per le vittime da amianto

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INAIL, maggiorazioni economiche per le vittime da amianto

Con la circolare del 4 aprile 2023, n. 14, l’Inail comunica le nuove misure della prestazione aggiuntiva alla rendita riconosciuta agli eredi delle vittime da patologia asbesto-correlata e della prestazione una tantum rivolta ai malati di mesotelioma di origine non professionale.

Prestazione economica aggiuntiva alla rendita per patologia asbesto-correlata

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2023, la misura della prestazione economica aggiuntiva da erogare ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail ovvero agli eredi in caso di soggetti deceduti, è stata elevata al 17% (in luogo del precedente 15%).

NOTA BENE: La citata prestazione economica si aggiunge al rateo di rendita versato mensilmente.

Per l’anno 2023, la prestazione del 17% sarà corrisposta a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, congiuntamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già erogati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Si rammenta che soggetti beneficiari della prestazione aggiuntiva sono:

  • i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall'Inail per una patologia asbesto-correlata;
  • i superstiti in caso di soggetti deceduti, individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Si specifica che ai fini del riconoscimento del beneficio non dovrà essere trasmessa alcuna istanza.

Una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2023, l’importo fisso dell’una tantum in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, è stato elevato ad euro 15.000 in luogo del precedente importo di euro 10.000.

Pertanto, l’una tantum nella misura pari ad euro 15.000 sarà erogata esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2023.

Si rammenta che i beneficiari delle prestazioni sono:

  • i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;
  • gli eredi dei malati deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

Il soggetto interessato o gli eredi (in caso di decesso) dovranno presentare un’apposita istanza a mezzo PEC della Sede Inail competente individuata in base al domicilio del richiedente, entro e non oltre tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

ATTENZIONE: Il termine da cui decorre il computo dei tre anni, si identifica, dunque, con la data della prima diagnosi della malattia desumibile dalla documentazione sanitaria.

I moduli da compilare (190 e 190E) sono rinvenibili sul sito istituzionale, nella sezione “moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del “Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale”.

La domanda dovrà indicare:

  • le informazioni riferite al familiare che svolgeva lavorazioni con esposizione all’amianto in Italia;
  • i periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro;
  • il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

Nel caso di esposizione ambientale, dovrà essere indicato esclusivamente il periodo di residenza in Italia del richiedente.

Unitamente all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal SSN, in cui emerge la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi o, in alternativa, può ritenersi valida la copia della cartella clinica o la lettera di dimissioni;
  • in caso di presentazione della domanda da parte degli eredi, la documentazione ove si attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

ATTENZIONE: L’una tantum non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

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