Incrementi produttività. Sanatoria senza aggravi per i datori che regolarizzano entro il 1° agosto 2011

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Sono state numerose le modifiche apportate alla disciplina della detassazione delle somme corrisposte ai lavoratori in relazione ad incrementi della produttività, qualità ed efficienza organizzativa. Le ultime sono giunte con la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 19/2011, dello scorso 10 maggio.

Le novità introdotte con tale documento di prassi, rispetto ai primi chiarimenti della circolare n. 3/E/2011, sono che gli accordi e i contratti collettivi territoriali e aziendali, che agganciano l’erogazione di determinati emolumenti a miglioramenti della produttività, devono essere stipulati in forma scritta e non avranno efficacia retroattiva rispetto alla data di stipula.

I dubbi non sono tardati ad arrivare tanto che, soprattutto con riferimento ai nuovi adempimenti, si è generata una grande confusione sia per le imprese che per gli stessi lavoratori. Infatti, per tutto il triennio 2008/2010 non era mai stato specificato alcun requisito di forma, per cui molti contratti erano stati conclusi senza essere scritti e per dimostrare la correlazione tra le somme detassate e gli incrementi di produttività era sufficiente il modello Cud. Allo stesso modo, la maggior parte degli contratti collettivi territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con riferimento all’anno d’imposta 2011, fanno rientrare nella detassazione anche quei salari incentivanti erogati prima degli accordi.

L’effetto delle nuove regole obbliga i datori di lavoro a correggere quanto fatto finora. È necessario che venga posto rimedio a tutti quei comportamenti apertamente in contrasto con le nuove regole, con la certezza che gli errori commessi non daranno luogo a sanzioni se sanati entro il 1° agosto 2011.

Entro tale data, infatti, i datori di lavoro – in qualità di sostituti d’imposta – dovranno recuperare la differenza di Irpef e di addizionali che discende dall’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente. Nello specifico, si dovranno seguire le nuove regole e applicare l’imposta sostitutiva del 10% ai salari incentivanti al posto dell’aliquota ordinaria in vigore fino a prima della circolare n. 19/2011. Il tutto si traduce in nuovi calcoli anche in vista dell’imminente stagione dei 730. Infatti, i datori di lavoro dovranno calcolare le ritenute Irpef non versate e indicarle sul Cud dei loro dipendenti, calcolando inoltre i relativi interessi. A loro volta, i lavoratori potranno recuperare la maggiore imposta versata negli anni 2008 e 2009 con il 730, sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività, solo se tali somme varranno indicate nel Cud 2011.

Dal dettato della circolare appare evidente che la sanatoria, per sistemare le situazioni descritte, è ben delineata solo per i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 hanno applicato la detassazione in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Per le retribuzioni erogate entro febbraio, la non applicazione delle sanzioni è subordinata alla regolarizzazione spontanea della violazione entro il termine fissato dalla circolare, ossia entro il 1° agosto 2011.

Il dubbio sorge, invece, per tutte quelle situazioni in cui la detassazione è stata applicata nei mesi successivi a quelli indicati esplicitamente nel provvedimento. Dal tenore letterale della circolare sembra non esservi spazio per una sanatoria rapida senza sanzioni. In tali circostanze, la regolarizzazione contempla il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente. In aggiunta a ciò, sono conteggiate anche le sanzioni da ravvedimento.
 
Infine, c’è da ricordare che i datori di lavoro che si regolarizzano dopo il 22 agosto, ad esempio in sede di conguaglio di fine anno, sono passibili dell'applicazione della sanzione del 20% delle ritenute non operate e del 30% delle ritenute versate in ritardo.
Links Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 12 - Premi, regolarizzazione onerosa - Martinelli

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