Informazioni sull’Opa false? E’ responsabile anche la banca

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Investire in Borsa basandosi sul prospetto informativo di acquisto fornito alla banca, contenente informazioni errate sulla situazione patrimoniale della società venditrice delle azioni, comporta l’emergere della responsabilità anche della banca stessa.

Lo ha stabilito, con sentenza n. 14056 del 2010, la Corte di cassazione affermando che occorre richiamare l’ampio principio per il quale non si può tenere comportamenti antigiuridici nel momento in cui si perfeziona un rapporto contrattuale. Il fatto di avere redatto un prospetto informativo su un’offerta pubblica di acquisto basato su dati errati comporta la violazione del suddetto principio con conseguente obbligo di rispondere dei danni subiti dal soggetto acquirente.

Inoltre la sentenza ha sottolineato che “la responsabilità in questione è imputabile all’agente non solo qualora egli abbia operato con dolo, ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d’offerta sia frutto di colpa, essendo stato esso compilato con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 - Prospetti errati? Paga la banca - Bresciani

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