Infortunio in itinere: risarcimento e quantificazione del danno iatrogeno

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Infortunio in itinere: risarcimento e quantificazione del danno iatrogeno

La Corte di cassazione sulla liquidazione del danno differenziale” in caso di infortuni sul lavoro indennizzati dall’INAIL e in tema di determinazione del danno iatrogeno.

La Suprema corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine a due problemi di diritto che erano stati sollevati nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un infortunio in itinere e la conseguente quantificazione dei danni in capo alla vittima dopo che questa aveva percepito dall’INAIL apposito indennizzo.

Nel caso in esame, un uomo aveva patito delle lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, senza responsabilità di terzi.

Le cure ricevute in ospedale erano state incongrue a causa dell’imperizia dei sanitari e, di conseguenza, era guarito con postumi più gravi di quelli che sarebbero altrimenti derivati dal sinistro.

Per questo aveva convenuto in giudizio l’Azienda sanitaria di riferimento, chiamata al risarcimento dei danni subiti.

Danno differenziale in caso di infortuni sul lavoro indennizzati da Inail

Nell’ambito del giudizio era sorto il problema su come dovesse liquidarsi il cosiddetto “danno differenziale”, vale a dire il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito che, per lo stesso titolo, abbia già percepito un indennizzo dall’assicuratore sociale.

Nel dettaglio, bisognava esaminare come il criterio generale individuato dovesse applicarsi nel caso di infortuni sul lavoro, indennizzati dall’INAIL, ricordando quali pregiudizi fossero indennizzati da tale ultimo Istituto, per poi esaminare in che conto dovessero essere ritenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.

A seguire, occorreva verificare se i criteri per la quantificazione di tale danno dovessero subire delle modifiche nel caso in cui il fatto illecito avesse solamente aggravato un danno che, sia pure in misura minore, si sarebbe comunque verificato.

In particolare, si trattava di stabilire come tali criteri di determinazione andassero applicati qualora il responsabile avesse solo aggravato i postumi permanenti che, comunque, in minor misura la vittima non avrebbe potuto evitare (danno iatrogeno).

I criteri di liquidazione dettati dalla Cassazione

Con sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021, la Suprema corte ha enunciato una serie di principi di diritto per risolvere le questioni sollevate, principi che dovranno essere applicati dal giudice del rinvio nel riesaminare la vicenda oggetto della causa in esame.

La Terza sezione civile ha infatti ritenuto fondato il ricorso contro la quantificazione operata dalla Corte d’appello, atteso che in quest’ultima era stato detratto, dal credito risarcitorio spettante alla vittima, un importo inferiore al dovuto.

Indennizzo Inail da detrarre dal credito per danno biologico permanente

In primo luogo, gli Ermellini hanno precisato che l’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’INAIL alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla stessa vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale.

Qualora l’indennizzo sia sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.

Danno iatrogeno, cos’è e come va liquidato?

Di seguito, la Suprema corte si è soffermata sulla determinazione del cosiddetto danno iatrogeno, vale a dire l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura.

Tale danno – si legge nella decisione – va liquidato:

  • monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
  • monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico;
  • detraendo il secondo importo dal primo.

Per finire, la Corte ha precisato che laddove la vittima del danno “iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’Inail, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo Inail rispetto al controvalore monetario del danno base, ossia il danno che, comunque, si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito.

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