Infortunio sul lavoro, dipendente imprudente non corresponsabile

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Infortunio sul lavoro, dipendente imprudente non corresponsabile

La Corte di Cassazione torna sul dovere del datore di lavoro di vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte del lavoratore che non si attiene alle cautele antinfortunistiche o alle direttive aziendali e lo fa con l'ordinanza della sesta sezione Civile n. 3763, depositata il 12 febbraio 2021.

Infortunio sul lavoro e indennizzo dell'Inail

Un operaio dipendente di una società cooperativa viene avviato a lavorare presso una una s.r.l. in forza di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo e rimane vittima di un infortunio sul lavoro.

L'Inail indennizza l'operaio infortunato esercitando azione di regresso verso la s.r.l. la quale a sua volta si costituisce in giudizio e, contestando la pretesa dell'Inail, chiama in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile.

Il Tribunale adito rigetta la domanda dell'Inail ritenendo nei fatti carente la prova che l'infortunio fosse dipeso da un difetto di manutenzione dei macchinari cui l'operaio era stato addetto.

L'Inail appella la sentenza e la Corte d'appello accoglie il ricorso condannando la s.r.l. a rivalere l'Istituto delle prestazioni erogate all'operaio infortunato e la società assicuratrice a rivalere a sua volta la s.r.l.

La sentenza d'appello è impugnata per cassazione.

Imprudenza del lavoratore e obbligo di vigilanza del datore di lavoro

La società assicuratrice lamenta una sottovalutazione della condotta imprudente del lavoratore, la vera e unica causa del sinistro, addebitabile solo ad una "scelta volontaria e deliberata del lavoratore".

I giudici della Suprema Corte ritengono tale motivo di ricorso oltre che inammissibile, anche infondato nel merito.

Rileva la Corte, avvalendosi sul punto di un principio di giurisprudenza più che consolidato, che in tema di infortuni sul lavoro il concorso colposo della vittima è configurabile solo nel caso di "rischio elettivo" che non può sussistere solo perché un lavoratore è imprudente. Vige infatti sempre il dovere del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. di "prevenire anche le imprudenze dei suoi lavoratori: vuoi istruendoli adeguatamente, vuoi controllandone l'operato, vuoi dotandoli di strumenti e mezzi idonei e sicuri".

La responsabilità esclusiva del lavoratore per "rischio elettivo", ricorda la Corte, "sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere" (così Sez. L -, Sentenza n. 798 del 13/01/2017, Rv. 642508 - 02).

Somministrazione di manodopera e macchinario malfunzionante

Infondato è anche il motivo di ricorso dedotto dalla società assicuratrice in base al quale l'operaio, al momento dell'infortunio, operava in regime di "somministrazione di manodopera" e che pertanto la società committente (nel caso di specie, la s.r.l.) poteva rispondere ex art. 2087 c.c. solo se gli infortuni sul lavoro erano causati da macchinari non conformi alle norme antinfortunistiche.

Secondo la società assicuratrice la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che l'esecuzione di opere presso la committente fosse stata appaltata e ne aveva tratto la conseguenza che la committente dovesse rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. solo per l'omessa adozione di cautele infortunistiche, laddove invece tra la società cooperativa e la s.r.l. era stato concluso non un contratto di appalto, ma un contratto di "fornitura di lavoro temporaneo (ossia di somministrazione ex art. 23 d.lgs. 10.9.2003 n. 276), contratto che "addossa al committente solo oneri di protezione, ma non di formazione dei lavoratori". Inoltre, la società assicuratrice ha rilevato che dall'istruttoria era emerso che il macchinario che aveva causato l'infortunio aveva un doppio dispositivo di sicurezza e che lo steso era stato reso inoperante dall'operaio.

I giudici della Corte ritengono entrambe le censure infondate per i seguenti motivi:

1) è erroneo sostenere che nel contratto di appalto il committente non abbia oneri informativi verso i lavoratori in quanto lo stesso ha sempre l'onere di informare i lavoratori della pericolosità e delle modalità d'uso dei macchinari;

2) la macchina era malfunzionante, perché in caso diverso non avrebbe dovuto consentire l'apertura del "cancelletto" di protezione e l'accesso del lavoratore alle parti in movimento.

Alla luce delle predette argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando la società assicuratrice al pagamento delle spese di giudizio. Accolto invece il ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. in ordine alla manleva sulle spese di lite.

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