INPGI, temporanea sospensione della contribuzione aggiuntiva

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INPGI, temporanea sospensione della contribuzione aggiuntiva

Con la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2022, l’INPGI ha recepito la cessazione della funzione previdenziale svolta in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria ed il passaggio della stessa al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS a far data dal 1° luglio 2022, da cui deriva la temporanea sospensione dell’attuazione delle misure riguardanti il contributo aggiuntivo.

Sul punto, l’Istituto si fa in ogni caso riserva di richiedere, all’esito dei chiarimenti ministeriali richiesti, il versamento della contribuzione aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente a valere sulle retribuzioni imponibili riferite ai periodi di paga non scaduti alla data del 22 dicembre 2021.

INPGI, istituzione della contribuzione aggiuntiva dell’1%

Il CdA dell’INPGI, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 quinquies, co. 2, del D.L. 28 giugno 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 28 giugno 2019, n. 58, disponeva l’obbligo per l’Istituto di adottare - entro il 30 giugno 2021 - misure di intervento per la riduzione della spesa e l’incremento delle entrate, volte a garantire le condizioni per il ripristino dell’equilibrio tecnico finanziario della Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO.

A tal fine è stata adottata la delibera n. 27 del 23 giugno 2021, che prevedeva l’istituzione di un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi (titolari di un rapporto di lavoro subordinato), per un periodo di 5 anni, pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo straordinario avrebbe concorso all’incremento del montante contributivo individuale.

INPGI, temporanea sospensione del contributo aggiuntivo dell’1%

Tuttavia, tenuto conto del mutato quadro normativo delineato dall’art. 1, co. da 103 a 118, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto la cessazione della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria ed il passaggio della stessa al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS a far data dal 1° luglio 2022, il CdA dell’INPGI ha disposto la temporanea sospensione dell’attuazione delle misure contenute nella citata Delibera n. 27/2021.

Pertanto, l’INPGI fa riserva di richiedere il versamento della contribuzione aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente a valere sulle retribuzioni imponibili riferite ai periodi di paga non scaduti alla data del 22 dicembre 2021 (dal periodo di paga di dicembre 2021 a quello di giugno 2022).

INPGI, effetti derivanti dall’istituzione dell’assegno unico universale

Come noto, il D.Lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale misura costituisce un beneficio economico, concesso su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’assegno viene determinato ed erogato al richiedente direttamente dall’INPS. Il predetto Istituto ha già predisposto le procedure per la presentazione in via telematica delle relative domande.

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli ed ai nuclei orfanili.

Dunque, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI a decorrere dal 1° marzo 2022 non potranno erogare ai giornalisti - né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) - importi a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.

Per i periodi precedenti il marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso. Rimane, inoltre, confermata - anche per i periodi successivi a marzo 2022 - la vigente normativa in materia di ANF per quei nuclei familiari privi di figli, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’assegno unico universale.

La cessazione – da marzo 2022 - dell’erogazione degli ANF per i nuclei familiari con figli opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell’INPGI.

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