Interdittiva antimafia anche per fatti risalenti nel tempo

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Interdittiva antimafia anche per fatti risalenti nel tempo

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5784 del 9 ottobre 2018, si è pronunciato in tema di cosiddetta “interdittiva prefettizia antimafia” (di cui agli articoli 91 e seguenti del Decreto legislativo n. 159/2011).

Misura preventiva per impedire rapporti Pa con imprese colluse

Si tratta – hanno spiegato i giudici amministrativi – di una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la Pa a società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità organizzata.

Il fine è quello di impedire che possa essere titolare di rapporti con le pubbliche Amministrazioni, soprattutto contrattuali, un imprenditore che risulti comunque “coinvolto, colluso o condizionato” dalla delinquenza organizzata.

Fatti passati con attualità del pericolo

Nel testo della decisione, il Collegio amministrativo ha, in particolare, affermato la possibilità che l'interdittiva antimafia si fondi anche su fatti risalenti nel tempo.

Questo nel caso in cui, dall'analisi del complesso delle vicende esaminate, emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario “giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa”.

Nel dettaglio, è stato riconosciuto che tentativi d'infiltrazione mafiosa, tali da dare luogo all'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, siano desumibili anche da una sentenza penale con la quale l'interessato sia stato condannato per il delitto di usura.

Difatti – ha evidenziato il Consiglio di Piazza Spada - ritenere una sentenza del genere come “irrilevante” solo perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significherebbe introdurre un elemento della fattispecie — ovvero l'attualità del fatto di reato, oggetto di condanna — “non previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell'informativa”.

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