Caporalato, l’INL pubblica le linee guida

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Caporalato, l’INL pubblica le linee guida

Fornite le linee guida agli ispettori del lavoro per contrastare l’intermediazione illecita ed evitare lo sfruttamento del lavoro. Tra gli indici che caratterizzano lo sfruttamento lavorativo è possibile annoverare:

  • la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”;
  • la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
  • e la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

Le linee guida sul caporalato sono state fornite dall’INL, con la circolare n. 5 del 28 febbraio 2019. Il documento di prassi, in particolare, si sofferma sugli elementi costituitivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603-bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quando si configura?

L’art. 603-bis c.p., riformulato da parte della L. n. 199/2016, ha previsto due distinte figure di incriminazione:

  • quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quali sono gli elementi costitutivi?

Elementi costitutivi di entrambe le fattispecie di illecito sono:

  • l’approfittamento dello stato di bisogno. Tale elemento rappresenta una delle circostanze aggravanti del reato di usura (art. 644 c.p.), che si realizza quando la condotta illecita è posta in essere “in danno di chi si trova in stato di bisogno”. In particolare, riguarda la strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, per la quale è sufficiente una consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali;
  • lo sfruttamento lavorativo. Secondo l’art. 603 bis costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più “condizioni”, da intendersi tuttavia quali condizioni “di lavoro” e non quali elementi condizionanti la sussistenza del reato.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come condurre l’attività investigativa?

L'attività investigativa deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro. Inoltre, deve essere finalizzata a ricostruire l'intera filiera e accertare l'esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis c.p.

Va poi ricordato che rispetto al reato in questione, oltre all’arresto in flagranza, è prevista:

  • la possibilità di ricorso alle intercettazioni (v. art. 266 c.p.p.);
  • la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento (v. infra);
  • la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come condurre l’accertamento?

Nel caso dell'intermediazione illecita, l’accertamento deve essere effettuato:

  • sia nei confronti dell’intermediario;
  • sia nei confronti dell’utilizzatore.

In riferimento all’attività dell’intermediario occorre in primo luogo procedere ad una sua identificazione attraverso le banche dati a disposizione (C.C.I.A.A. in particolare) per appurare:

  • se lo stesso opera sotto una ragione sociale ed in caso affermativo qual è l’oggetto dell’impresa;
  • se dispone di autorizzazioni alla somministrazione o intermediazione di lavoro;
  • se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;
  • se è intestatario di veicoli, verificandone la tipologia e la targa (in particolare nell’ambito dell’agricoltura);
  • qual è l'attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.

Qualora gli accertamenti già effettuati abbiano consentito l’acquisizione di importanti indizi di colpevolezza, occorre procedere all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici (con estrazione di copia forense), nonché della c.d. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore. Contestualmente alle perquisizioni, a seconda dei casi, vanno effettuate delle videoriprese o fotografie all’interno dei locali ove si svolgono le lavorazioni o presso cui i lavoratori sono eventualmente alloggiati, allo scopo di documentare le condizioni di lavoro e di vita.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, conclusione delle indagini

Nel momento della conclusione delle indagini, gli investigatori dovranno comunque preservare da eventuali atti di danneggiamento i beni aziendali per consentire l’eventuale applicazione dell’art. 3 della L. n. 199/2016, secondo il quale:

  • “il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale”.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 agosto 2018 - Illecita intermediazione di manodopera, verbale ispettivo utilizzabile dal giudice – Pergolari

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