Interpello Niente casi ricorrenti Irap

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Interpello Niente casi ricorrenti Irap

Per individuare l’aspetto qualificatorio di una fattispecie si può ricorrere all'istituto dell'interpello solo quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza in relazione all'applicazione della legge e non all'interpretazione della stessa.

Per le fattispecie ricorrenti, invece, è rilevante l’appuramento del fatto (esame fattuale), possibile esclusivamente in sede di accertamento, e non meramente la valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello.

A spiegarlo l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82 del 28 settembre 2016.

La nuova disciplina degli interpelli - recata dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) come modificata dal Dlgs 156/2015 - consente che l'agenzia delle Entrate possa essere interrogata dal contribuente, attraverso l'interpello, anche nel caso in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in quanto tale ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, che ha dubbi sulla qualificazione del fatto; le fattispecie ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.

Per il caso l'Agenzia rimanda alla circolare 28/E/2010

Il medico in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, che chiedeva l'avallo della non sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap, è invitato dall'Agenzia a riferirsi alle indicazioni fornite con la circolare n. 28/E del 2010.

Nella stessa, al punto 4, è precisato che: "si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sè indice di esistenza dell'autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta."

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 4 aprile 2016 - Disciplina interpelli Vademecum Entrate - Moscioni

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