Interventi di efficienza energetica, al via le richieste di contributo

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Interventi di efficienza energetica, al via le richieste di contributo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023 il decreto MEF del 31 luglio scorso, che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Il contributo di cui sopra è quello previsto dall’articolo 9, comma 3 del Decreto legge n. 176/2022 (cosiddetto Decreto Aiuti quater), che ha regolato le modifiche agli interventi di efficientamento energetico a seguito della riduzione dell’aliquota di detrazione del Superbonus, che è passata dal 110% al 90% per le spese sostenute entro il 31 luglio 2023.

NOTA BENE: Per evitare che il taglio del Superbonus dal 110 al 90% rischiasse di bloccare le operazioni di ristrutturazione, a causa della mancanza di risorse finanziarie per coprire la quota non oggetto di agevolazioni, è stato previsto un contributo a valere su il cosiddetto fondo indigenti nato proprio per finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali.

Il contributo è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20milioni di euro per l’anno 2023.

Beneficiari del contributo e spese ammesse

All’articolo 2 del decreto MEF del 31 luglio, che ha fissato le modalità di erogazione del contributo, è stato delineato l’ambito soggettivo dell’agevolazione.

Il contributo è riservato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono interventi agevolati con il Superbonus e sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • il richiedente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, o per gli interventi effettuati da condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente ha un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi per i quali il Superbonus compete con aliquota al 90%.

Il contributo, inoltre, è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, anche se la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

ATTENZIONE: Ai fini dell’erogazione del contributo, rilevano solo le spese sostenute per le quali i bonifici “parlanti” siano stati effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.

Inoltre, il limite massimo di spesa di 96.000 euro è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati.  

Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, tale limite è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal richiedente e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento.

In ogni caso, il contributo spetta solo per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.

Contributi per efficienza energetica, entro quando le domande?

Le persone fisiche a cui è riconosciuto il contributo a fondo perduto devono trasmettere entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti.  

NOTA BENE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. 

La richiesta può essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto MEF, dovrà intervenire l’Agenzia delle Entrate a definire con proprio provvedimento le istruzioni operative con le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza.

Efficienza energetica, modalità di determinazione del contributo

Il richiedente deve indicare nell’istanza anche l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore del 10% delle spese ammesse all'agevolazione.

L’importo del contributo effettivamente spettante a ciascun richiedente verrà, poi, determinato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze presentate.

L’ammontare è così determinato:

  1. se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell'importo richiesto;
  2. se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10 e il 100%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
  3. se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10%.
NOTA BENE: Una volta definita tale percentuale di erogazione del contributo, questo sarà corrisposta dalle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza. 
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