IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati
Pubblicato il 24 aprile 2025
In questo articolo:
- Dichiarazione IRAP 2025 (anno 2024)
- Chi deve presentare la dichiarazione IRAP 2025
- Chi è escluso dall’IRAP
- Dichiarazione IRAP 2025 per soggetti in liquidazione volontaria
- Modalità e scadenze per l’invio del Modello IRAP
- Modalità di trasmissione della dichiarazione IRAP
- Adesione al concordato preventivo biennale
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Con la dichiarazione IRAP i contribuenti comunicano l'imposta regionale relativa alle attività produttive, regolamentata dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
L’imposta si applica in relazione allo svolgimento abituale, all’interno delle regioni, di attività organizzate in modo autonomo, finalizzate alla produzione o allo scambio di beni, oppure all’erogazione di servizi.
In ogni caso, quando l’attività è svolta da società, enti, organi o amministrazioni dello Stato, si configura sempre la condizione necessaria per l'applicazione dell’imposta.
NOVITA’ 2025: Per il periodo d’imposta 2025, il termine iniziale per l’invio della dichiarazione è stato posticipato al 30 aprile 2025, come stabilito dall’articolo 3-bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27 dicembre 2024, n. 202.
ATTENZIONE: I contribuenti il cui periodo d’imposta si è concluso prima del 31 dicembre 2024 non devono utilizzare il modello IRAP 2025, ma devono fare riferimento al modello approvato per l’anno precedente, anche nel caso in cui si tratti dello scioglimento di società di persone senza che sia stata avviata una procedura formale di liquidazione.
Per quanto riguarda le società di persone il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il risultato dell’esercizio va imputato all’anno fiscale in cui termina tale periodo. Ad esempio, un esercizio che va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 deve essere dichiarato nel modello IRAP 2025, riferito al periodo d’imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Dichiarazione IRAP 2025 (anno 2024)
Nel dettaglio, è stato ufficializzato il modello di dichiarazione "IRAP 2025", corredato dalle istruzioni per la compilazione, da presentare nel corso del 2025 per adempiere agli obblighi relativi all’imposta regionale sulle attività produttive.
La struttura del modello comprende il frontespizio e i quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.
Sono state inoltre definite le specifiche tecniche da utilizzare per l’invio telematico delle informazioni contenute nella dichiarazione.
Chi deve presentare la dichiarazione IRAP 2025
Devono compilare e trasmettere la dichiarazione IRAP:
- le società di persone (come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) e quelle equiparate secondo l’articolo 5 del TUIR, inclusi gli studi associati formati da persone fisiche che esercitano in forma collettiva attività professionali o artistiche,
- le Società per azioni (SpA),
- le Società in accomandita per azioni (Sapa),
- le Società a responsabilità limitata (Srl),
- le Cooperative e società di mutua assicurazione,
- i Trust ed enti pubblici o privati, non organizzati in forma societaria ma residenti in Italia, che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività di natura commerciale.
Sono inoltre tenuti alla dichiarazione:
- le società e gli enti esteri (compresi i trust, con o senza personalità giuridica) che svolgono un’attività economica in Italia tramite una sede fissa (stabile organizzazione) per almeno tre mesi,
- gli enti privati non costituiti in forma societaria e i trust, residenti in Italia, che non esercitano principalmente attività commerciali,
- le amministrazioni pubbliche, in quanto soggetti istituzionali.
Gli enti non commerciali, compresi trust, società semplici e associazioni ad esse assimilate, non residenti, sono obbligati a presentare la dichiarazione se:
- hanno svolto attività rilevanti ai fini IRAP nel territorio nazionale tramite stabile organizzazione per almeno tre mesi;
- hanno condotto attività agricola in Italia.
Chi è escluso dall’IRAP
Non sono soggetti all’imposta regionale:
- le persone fisiche che non svolgono attività organizzate;
- coloro che esercitano esclusivamente attività agricola secondo quanto previsto dall’art. 32 del TUIR;
- i soggetti indicati nell’articolo 8 del D.Lgs. 227/2001, relativi al settore agricolo;
- le cooperative agricole e i consorzi tra esse.
NOTA BENE: Anche chi svolge soltanto attività agricole esenti da IRAP deve comunque presentare la dichiarazione, se il diritto camerale annuale viene calcolato in base al fatturato.
Obblighi per i soggetti non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la dichiarazione IRAP se:
- svolgono attività d’impresa, artistiche o professionali in Italia, per almeno tre mesi, mediante una stabile organizzazione o una base fissa;
- conducono attività agricole nel territorio italiano.
Dichiarazione IRAP 2025 per soggetti in liquidazione volontaria
Secondo quanto indicato nelle istruzioni del modello IRAP 2025, anche i contribuenti che si trovano in fase di liquidazione volontaria sono tenuti a presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2024.
In questa circostanza, l’imposta viene calcolata applicando le regole ordinarie, e spetta al curatore fallimentare o al commissario liquidatore l’obbligo di inviare la dichiarazione IRAP per ciascun periodo d’imposta incluso nella procedura, trattato come unità autonoma.
Per le situazioni di liquidazione volontaria, all'interno del Modello IRAP va completata la sezione relativa al “Dichiarante diverso dal contribuente”, solo se la persona che firma la dichiarazione non coincide con il soggetto cui la dichiarazione fa riferimento.
In questo riquadro è necessario inserire:
- il codice fiscale del soggetto fisico che firma il documento,
- il codice identificativo della carica ricoperta,
- i dati anagrafici richiesti.
Il codice della carica deve essere scelto consultando la tabella generale dei codici prevista a tal fine.
Il dichiarante dovrà quindi selezionare il codice più adeguato in base alla funzione che svolge. In particolare, per la liquidazione volontaria, i codici da utilizzare sono:
- Codice 8 per il liquidatore,
- Codice 12 per il liquidatore di una ditta individuale riferito al periodo precedente l’avvio della liquidazione.
Modalità e scadenze per l’invio del Modello IRAP
La dichiarazione IRAP deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica secondo queste modalità:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, così come per le società e le associazioni assimilate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, l’invio deve avvenire tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno seguente alla chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti IRES e le Amministrazioni pubbliche il cui esercizio fiscale non coincide con l’anno solare, la scadenza è fissata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla fine del periodo d’imposta,
- per i soggetti IRES e le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, il termine per la presentazione va dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo alla conclusione del periodo d’imposta.
Eccezione per il 2025: secondo quanto disposto dall’articolo 3-bis, comma 4, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, la trasmissione del Modello IRAP potrà iniziare a partire dal 30 aprile 2025, anziché dal 15 aprile.
NOTA BENE: Per stabilire il termine di presentazione della dichiarazione, non è rilevante la data di approvazione del bilancio o del rendiconto. Ciò che conta è esclusivamente la data di chiusura del periodo d’imposta.
Modalità di trasmissione della dichiarazione IRAP
La dichiarazione IRAP deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate. Le opzioni disponibili per l’invio sono le seguenti:
- direttamente dal contribuente che presenta la dichiarazione;
- attraverso un intermediario abilitato, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche;
- per le Amministrazioni dello Stato, mediante altri soggetti appositamente incaricati;
- tramite società che fanno parte dello stesso gruppo societario, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2-bis, dello stesso D.P.R. n. 322/1998.
La dichiarazione si considera effettivamente presentata nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate conclude il processo di ricezione dei dati.
Come prova della corretta trasmissione, viene rilasciata una ricevuta telematica che certifica l’avvenuto ricevimento del file inviato.
ATTENZIONE: È importante sapere che il sistema telematico:
- spedisce subito dopo l’invio un messaggio che conferma soltanto la ricezione del file,
- successivamente, trasmette una seconda comunicazione contenente l’esito dell’elaborazione dei dati. Solo in assenza di errori, quest’ultima notifica costituisce conferma ufficiale dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Adesione al concordato preventivo biennale
I contribuenti che hanno accettato la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) sono tenuti a compilare la sezione XXII del modello dichiarativo IRAP 2025.
Attraverso l’adesione al CPB, il contribuente si è impegnato a inserire nelle dichiarazioni IRAP per gli anni 2024 e 2025 i valori concordati per il biennio oggetto dell’accordo.
Coloro che compilano questa sezione devono anche completare il quadro relativo alla determinazione del valore della produzione - quadri IP, IC o IE - attenendosi alle modalità ordinarie previste nelle istruzioni.
Per quanto riguarda l’IRAP, il concordato si riferisce al valore della produzione netta, calcolato secondo gli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto CPB (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13), escludendo gli elementi già considerati dagli articoli 15 e 16 del medesimo decreto, se tali componenti sono pertinenti ai fini della determinazione IRAP del reddito da lavoro autonomo o di impresa.
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto CPB, il saldo tra le componenti attive e passive menzionate comporta una modifica del valore concordato della produzione netta, con la precisazione che non può essere indicato un importo inferiore a 2.000 euro.
Il valore della produzione netta deve essere inoltre depurato dalle spese per il personale e da tutte le deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 (circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, paragrafo 2.2.1).
Nel rigo IS250 del modello IRAP devono essere riportati i seguenti dati:
- Colonna 1: l’importo del valore della produzione netta determinato in base al rigo P08 del modello CPB, riferito al periodo d’imposta precedente al biennio di concordato;
- Colonna 2: le variazioni in aumento del valore della produzione netta concordato, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB, se applicabili all’IRAP;
- Colonna 3: le variazioni in diminuzione, sempre relative agli articoli 15 e 16 (da indicare senza il segno negativo);
- Colonna 4: il valore rettificato della produzione netta, ottenuto sommando algebricamente i valori delle prime tre colonne. In ogni caso, questo importo non può essere inferiore a 2.000 euro.
Il dato indicato nella colonna 4 del rigo IS250 deve essere riportato anche nei seguenti punti del modello IRAP, a seconda del quadro compilato dal contribuente:
- Rigo IP74 per chi utilizza il quadro IP;
- Rigo IC76 per i soggetti che compilano il quadro IC;
- Rigo IE61 per coloro che usano il quadro IE.
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