Irdcec sul diniego di autotutela ed il pericolo di risarcire i danni al contribuente

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La circolare n. 20/IR del 22 luglio 2010 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal titolo “Diniego di autotutela e responsabilità civile dell'Amministrazione Finanziaria”, interviene in merito agli effetti della sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 698/2010.

Si ricorda che nella sentenza è stabilito che: il mancato esercizio del diritto di autotutela viene assunto come indice di colpevolezza dell'Amministrazione nel procedimento teso ad accertare l'eventuale risarcibilità del danno subito dal contribuente; l'Amministrazione deve valutare e rispondere all'istanza di autotutela una volta presentata dal contribuente, in ottemperanza dei principi di correttezza ed imparzialità ex articolo 97 della Costituzione, per evitare di dover poi risarcire il danno subito dal contribuente. Proprio su questo verte il documento dell’Irdcec.

La discrezionalità dell'intervento e il difficile percorso per impugnare il diniego, possono indurre alle richieste di risarcimento del danno subito dai contribuenti.

Nel documento, scaricabile dal sito Irdcec, si legge, infatti, che il dovere di agire in autotutela, ossia di riesaminare il proprio operato e comunicarne l'esito al contribuente istante, consegue all'emanazione di un qualsiasi atto di imposizione che, una volta denunziato dal contribuente-destinatario come illegittimo, trasforma il pericolo di subire un danno patrimoniale ingiusto da potenziale in attuale.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Autotutela boomerang per il fisco - Felicioni

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