Ischia, riprendono i versamenti contributivi sospesi per alluvione

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Ischia, riprendono i versamenti contributivi sospesi per alluvione

Riprendono dal 16 settembre 2023 i versamenti contributivi e assicurativi obbligatori sospesi in conseguenza dell’alluvione verificatasi nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il 26 novembre 2022.

La materia è oggetto dell’articolo “Alluvione Ischia, sospensione dei versamenti contributivi”, cui si rinvia.

Prima di analizzare quanto disposto dall’Istituto con messaggio n. 2854 del 1° agosto 2023, di seguito un riepilogo del contenuto del D.L. n. 186/2022 (che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei contributi) e di quanto illustrato dall’Inps con circolare n. 36/2023.

Ambito di applicazione

Con il D.L. n. 186/2022 è stata disposta quindi la sospensione, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in favore dei soggetti che avevano residenza, sede legale od operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno al 26 novembre 2022.

NOTA BENE: la sospensione trova applicazione anche per le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Destinatari della sospensione sono:

  • datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con riferimento alla contribuzione sospesa mediante rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi a decorrere dal 16 settembre 2023, l’Inps evidenzia che, per tutte le Gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e che il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.

Anche con riferimento invece alle rateazioni ordinarie concesse ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/89, il versamento delle rate sospese deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.

L’Istituto ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno sospeso gli adempimenti secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 36/2023 devono trasmettere, sempre entro il 16 settembre 2023, anche le denunce retributive e contributive.

Modalità di versamento

Datori di lavoro con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi è effettuato con il modello F24 compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola datoriale seguita dal codice N980.

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza, indicando il relativo importo versato; se invece si opta per la forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023):

Per il versamento delle rate sospese con riferimento a rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.

Artigiani e commercianti

Per la ripresa dei versamenti occorre utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato.

I contribuenti che hanno presentato richiesta di sospensione anche per la contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2022 e 2023 devono comunicare alla Sede Inps territorialmente competente gli importi oggetto di sospensione, distinti per soggetto e anno, utilizzando la funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, entro il 16 settembre 2023.

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

Professionisti iscritti alla Gestione separata

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

PXX/P10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

I contribuenti devono altresì comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.

Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata

L’importo risultante a debito per effetto della sospensione è versato utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale per Aziende agricole”.

Lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti di terreni a piccoli coloni e a compartecipanti familiari

Anche per tali lavoratori l’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023; la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento è oggetto di sospensione se ricadente nell’arco temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

I datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione i contributi sospesi devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale www.inps.it; in caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DOM1

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

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