Iscrizione dell’amministratore di srl alla gestione commercianti

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Iscrizione dell’amministratore di srl alla gestione commercianti

A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17076/2011, che ha riconosciuto la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale e della sentenza della Corte Cost.le n. 15/2012, che ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale, riconoscendo alla norma in materia (Legge n. 662/1996, come interpretata dall'articolo 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010) una portata effettivamente interpretativa e, come tale, un'efficacia naturalmente retroattiva, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10763 del 4 maggio 2018 è tornata sulla questione.

Gli Ermellini hanno specificato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.

Tuttavia:

  • per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
  • la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata.

In definitiva, occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge - ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti - richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore dovrà essere iscritto alla gestione separata.

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