Istanza di adesione: impugnazione sospesa anche senza comparizione
Pubblicato il 26 agosto 2025
In questo articolo:
- Adesione: termini di impugnazione sospesi anche senza comparizione
- Il caso esaminato dalla Cassazione
- Riferimenti normativi
- La decisione della Cassazione
- Sospensione automatica del termine di impugnazione
- Superamento del concetto di “comportamento abusivo”
- I precedenti giurisprudenziali richiamati
- Le conclusioni della Suprema Corte
- Come incide la pronuncia su adesione e contenzioso
- L'ordinanza, in breve
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Se il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione, la sua eventuale mancata comparizione alla data fissata per la definizione della lite in via amministrativa non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni previsto per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
Adesione: termini di impugnazione sospesi anche senza comparizione
Con l’ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – torna a pronunciarsi in tema di decorrenza e sospensione dei termini per l’impugnazione di un avviso di accertamento a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
La pronuncia chiarisce in modo definitivo che la sospensione opera automaticamente, indipendentemente dalla partecipazione del contribuente alla fase istruttoria dell’adesione.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da un ricorso promosso da una società sportiva dilettantistica in liquidazione, destinataria di tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento di IRES, IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività, ritenendo non sospeso il termine di impugnazione in assenza di partecipazione alla procedura di adesione.
La decisione era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. Lecce.
Di conseguenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge.
Riferimenti normativi
La questione interpretativa riguarda l’applicazione dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo n. 218 del 1997, che prevede la sospensione automatica di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento in caso di presentazione dell’istanza di adesione.
Viene in rilievo anche l’articolo 21 del D. Lgs. n. 546/1992, in materia di termini processuali tributari, e l’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per il vizio di violazione di legge.
La decisione della Cassazione
Sospensione automatica del termine di impugnazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e affermando un principio di diritto già consolidato in giurisprudenza:
“ la sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, орpera in modo automatico con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'amministrazione finanziaria”.
La sospensione automatica del termine - si legge nella decisione - serve a garantire certezza nei rapporti giuridici.
Senza tale automatismo, si dovrebbe ogni volta verificare il grado di partecipazione alla procedura, gli incontri svolti o le proposte fatte, rendendo incerta e soggettiva la valutazione sulla tempestività del ricorso.
Superamento del concetto di “comportamento abusivo”
La Corte di Cassazione ha quindi precisato che l’assenza del contribuente all’invito dell’Ufficio, nell’ambito della procedura di accertamento con adesione, non può essere interpretata come indice di un comportamento abusivo o elusivo della normativa.
In altri termini, la mancata comparizione non compromette il diritto alla sospensione dei termini per impugnare l’avviso di accertamento.
Secondo la Suprema Corte, la sospensione decorre automaticamente dalla data di presentazione dell’istanza, senza che sia necessario il perfezionamento del contraddittorio né la prosecuzione della procedura.
I precedenti giurisprudenziali richiamati
Tale interpretazione, che si fonda su un'applicazione oggettiva della norma, è conforme a precedenti arresti di legittimità, i quali hanno escluso che l'istituto possa essere svuotato di efficacia sulla base di un giudizio soggettivo di cooperazione o diligenza.
L’istanza, in quanto atto formale e unilaterale, produce effetti sospensivi ex lege.
Nella richiamata sentenza n. 27274/2019, in particolare, si legge che:
Più recentemente, l’orientamento giurisprudenziale è stato confermato anche dall'ordinanza n. 17328/2024, secondo la quale anche il fallimento del contribuente, intervenuto durante la sospensione di 90 giorni prevista per l’adesione, non rende tardiva l’impugnazione dell’avviso. La sospensione resta efficace, a conferma del suo carattere oggettivo e automatico.
Le conclusioni della Suprema Corte
Nel caso esaminato, in definitiva, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto affermato.
Come incide la pronuncia su adesione e contenzioso
La decisione ha un impatto diretto sulla gestione delle tempistiche nei procedimenti tributari. A seguito della presentazione dell’istanza di adesione:
- il termine per impugnare è sospeso per 90 giorni,
- la sospensione opera automaticamente e non richiede altri adempimenti,
- anche in assenza di comparizione o prosecuzione dell’adesione, il termine rimane congelato.
Questo riduce il rischio di inammissibilità del ricorso per presunta tardività da parte delle Commissioni Tributarie.
La pronuncia valorizza il principio della tutela del diritto di difesa, evitando soluzioni formalistiche che possono compromettere l’accesso alla giustizia tributaria.
L'ordinanza, in breve
| Sintesi del caso | Una società sportiva dilettantistica in liquidazione ha impugnato tre avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP (anni 2007–2009), ritenuti inammissibili per tardività. |
| Questione dibattuta | Se la mancata comparizione del contribuente alla convocazione dell’Ufficio faccia venir meno la sospensione del termine per l’impugnazione prevista dall’art. 6, co. 3, D.lgs. 218/1997. |
| Soluzione della Cassazione | La sospensione del termine di 90 giorni opera automaticamente con la presentazione dell’istanza di adesione, anche in caso di mancata comparizione del contribuente. |
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