Istruzioni per il calcolo del pagamento del premio Inail per i lavoratori sospesi a zero ore utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione

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Nuove precisazioni giungono dall’Inail sull’applicazione delle misure anticrisi disposte dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2009, il quale concede ai datori di lavoro, per gli anni 2009 e 2010, di utilizzare i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, comprendenti attività produttiva di beni o servizi connessa con l'apprendimento.

La nota protocollo n. 5153 del 2 luglio scorso, in aggiunta a quanto illustrato nella circolare del medesimo istituto n. 18 del 2010, stabilisce che il premio assicurativo INAIL per i lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, vada calcolato in base:

- al tasso relativo alla voce di tariffa 0611 (corrispondente ai corsi di istruzione professionale) della Gestione Artigianato pari al 5‰ che si applica, indipendentemente dall'inquadramento settoriale dell'azienda ed in deroga alle logiche tariffarie vigenti;

- alla retribuzione convenzionale fissata dal Decreto 26 ottobre 1970 per gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, etc.), in relazione ad ogni presenza giornaliera, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di partecipazione alle attività teoriche e alle esercitazioni pratiche.

Ciò deve essere letto come un incentivo contributivo poiché nel calcolo del premio è stato escluso il tasso di tariffa applicabile all’attività effettivamente svolta che darebbe luogo a premi di importo più elevato. In sostanza il premio dovuto per i lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore deve essere calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia la retribuzione di ragguaglio, ed alle effettive giornate di presenza del lavoratore al corso di formazione fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

Tali dati a partire dal 1° luglio 2009, corrispondono ad euro 47,83 ed euro 1195,78. Tali importi saranno aggiornati periodicamente dall'Istituto e divulgati mediante pubblicazione di idonea circolare.
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