IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento
Pubblicato il 28 aprile 2025
In questo articolo:
- IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura e prova del pagamento
- La fattispecie: gestione del servizio idrico e contestazione IVA
- Esecuzione della prestazione e obbligo di fatturazione
- L’onere della prova: cosa deve dimostrare l’Amministrazione finanziaria
- I principi di diritto enunciati dalla Suprema corte
- Tabella di sintesi della decisione
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Prestazioni di servizi e IVA: dalla Cassazione chiarimenti in tema di obbligo di fatturazione ed esigibilità dell'imposta.
Con la sentenza n. 10693 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha offerto alcuni chiarimenti in tema di prestazioni di servizi ai fini IVA, ribadendo la distinzione tra fatto generatore dell'imposta ed esigibilità, nonché precisando l’onere della prova in caso di contestazioni di omessa fatturazione.
IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura e prova del pagamento
La fattispecie: gestione del servizio idrico e contestazione IVA
La controversia prende origine da un avviso di rettifica emesso nei confronti di una società per l'anno d’imposta 2003. In particolare, l’Amministrazione finanziaria contestava, tra le altre riprese fiscali, l'omessa fatturazione ai fini IVA di alcune prestazioni relative alla gestione del servizio idrico cittadino, per un importo rilevante.
La società si difendeva sostenendo che, trattandosi di prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione sorgeva solo al momento del pagamento, non risultando quindi maturato alcun obbligo in assenza di incasso dei corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate, di contro, riteneva che l'obbligo sorgesse già all'atto dell’esecuzione della prestazione.
Il giudizio è approdato in Cassazione, che si è pronunciata sul corretto inquadramento giuridico della questione.
Esecuzione della prestazione e obbligo di fatturazione
La Corte, nel pronunciarsi sulla controversia in esame, ha chiarito che:
- in materia di IVA, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, e conseguentemente l'obbligo di fatturazione, coincide con l’esecuzione della prestazione di servizi;
- il pagamento del corrispettivo individua soltanto il momento di esigibilità dell'imposta, ossia il termine ultimo entro il quale deve essere effettuato il versamento all'Erario e adempiuto l'obbligo di emissione della fattura (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
In altri termini, mentre l'esecuzione determina l'imponibilità e fa sorgere gli obblighi fiscali, il pagamento stabilisce il termine ultimo per l'adempimento, ma non condiziona la nascita dell'obbligazione tributaria.
Questa interpretazione è in linea con la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia UE, sentenza C-144/94) e con le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8059/2016).
L’onere della prova: cosa deve dimostrare l’Amministrazione finanziaria
Un secondo principio fondamentale enunciato riguarda l’onere probatorio in caso di accertamento.
Se l'Amministrazione finanziaria contesta l’omessa fatturazione basandosi su annotazioni contabili - come il passaggio da un conto "fatture da emettere" a un conto "crediti da riscuotere"- essa deve provare:
- che il pagamento del corrispettivo (anche per equivalente) è effettivamente avvenuto;
- oppure che il contribuente intendeva sottrarsi all'adempimento degli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA.
Tale prova può essere fornita anche tramite elementi presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti, valutando anche il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione e l'interesse del prestatore a riscuotere prontamente il prezzo.
Le semplici registrazioni contabili, in assenza di prova dell’incasso, non sono sufficienti per sostenere un obbligo di versamento dell’IVA.
Conclusioni
La pronuncia della Corte si inserisce nel solco di un’interpretazione rigorosa delle regole in materia di IVA sulle prestazioni di servizi, affermando che:
- l’esecuzione del servizio fa sorgere l'obbligo di fatturazione e l'obbligazione IVA;
- il pagamento determina l'esigibilità, cioè il termine ultimo per adempiere;
- l'Amministrazione finanziaria deve provare il pagamento o l’intento evasivo per contestare validamente l’omessa fatturazione.
Questi principi assumono rilievo pratico tanto nella gestione della contabilità delle imprese quanto nelle attività di verifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria, offrendo una tutela significativa ai contribuenti rispetto ad accertamenti basati su presunzioni non sufficientemente dimostrate.
I principi di diritto enunciati dalla Suprema corte
Di seguito, i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10693/2025:
E ancora:
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | L’Agenzia delle Entrate contestava a una società l’omessa fatturazione di prestazioni relative al servizio idrico, riferite all’anno d’imposta 2003. La società sosteneva che l'obbligo di fatturazione sorgesse solo al momento del pagamento, non essendo avvenuto l'incasso dei corrispettivi. |
Questione dibattuta | Se, nelle prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione sorga al momento dell’esecuzione della prestazione o se sia subordinato al pagamento del corrispettivo. Inoltre, quali siano gli oneri probatori in capo all’Amministrazione finanziaria per contestare l’omessa fatturazione. |
Soluzione della Corte di Cassazione | L’obbligo di fatturazione sorge con l’esecuzione della prestazione di servizi (fatto generatore), mentre il pagamento determina soltanto l’esigibilità dell’IVA e il termine ultimo per emettere la fattura. In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria deve provare il pagamento o l’intento del contribuente di sottrarsi all’adempimento, non essendo sufficiente la sola contabilità. |
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