La bozza del modello Iva per i rimborsi raccoglie le novità del 2011

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I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza d'imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro, possono consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, la bozza del modello Iva TR/2012, da utilizzare per chiedere il rimborso o effettuare la compensazione con altre imposte e contributi. Il termine per la presentazione del modello, esclusivamente in via telematica, è fissato al 30 aprile 2012.

La modulistica per i rimborsi infrannuali del 2012 è densa di novità, dovendo tenere conto dei cambiamenti subiti dall'Iva per mano delle manovre economiche effettuate nell'anno 2011.

Innanzitutto, nei righi dei quadri TA e TB ove occorre indicare le operazioni attive, gli acquisti e le importazioni, si dovrà considerare il passaggio, dal 17 settembre 2011, alla nuova aliquota Iva del 21 per cento.

Il nuovo rigo TD5 è stato inserito per i contribuenti che hanno effettuato, verso soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate:

- prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali;

- prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;

- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

- prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis) (operazioni esenti ex nn. da 1 a 4, art. 10, fatturate a soggetti esteri).

Per costoro, la possibilità di utilizzare il rimborso sorge dal 17 marzo 2012, per effetto della Legge comunitaria 2010.

I soggetti che, affidando a terzi la tenuta della contabilità, hanno aderito alla possibilità di compiere le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998, ai fini della determinazione dell'eccedenza Iva rimborsabile per il trimestre, devono fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo (la particolarità è stata sottolineata dalla risoluzione n. 6/2011).

Con riferimento al quadro TE, dedicato all’ente o società controllante di un gruppo Iva, è stata eliminata la possibilità, per le controllate, di trasferire al gruppo i crediti maturati in periodi antecedenti l’ingresso nel gruppo stesso.

Infine, le istruzioni recepiscono la riduzione, operata dal D.L. n. 16/2012, c.d. “decreto fiscale”, da 10.000 a 5.000 euro, del limite oltre il quale l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva può essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.
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