La Consulta conferma il contributo unificato dinanzi al Giudice di pace

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Con ordinanza n. 143 del 20 aprile 2011, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dai Giudici di pace di Ficarolo, di Varazze e di Fermo avverso la norma di cui all'articolo 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che ha introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato − pari a euro 30,00 oltre ad euro 8,00 per bollo, fino ad un massimo di euro 170,00 − anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative.

La disposizione è stata censurata dai giudici onorari in quanto, incidendo sulle procedure della predetta legge n. 689 del 1981, frapporrebbe “un ostacolo all'accesso alla giurisdizione, dato che numerose sanzioni amministrative, opponibili con il rimedio de quo, prevedono il pagamento di somme inferiori od uguali al contributo minimo di cui sopra, con la conseguenza che la censurata disposizione determinerebbe una vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni”.

Diversa la lettura operata dalla Consulta, secondo cui la questione sarebbe da ritenere rilevante “solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento”. Nella specie, per contro, i rimettenti “non indicano in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda”; ne deriva l'inammissibilità delle relative ordinanze per “difetto di argomentazione sulla rilevanza”.
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