La mancanza di motivazione dell’ufficio rende nullo l’accertamento automatico basato sugli studi di settore

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La Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza 129/01/2010, depositata in data 5 marzo scorso, si è pronunciata sull’automatismo con cui viene applicato l’accertamento sulla base degli studi di settore. Respingendo il ricorso del contribuente e annullando l’accertamento emesso dall’ufficio “per vizio assoluto di motivazione”, la Ctp ha confermato che l’automatismo degli studi non supera più il test del contenzioso.

Pertanto, l’accertamento fondato su studi di settore automatici può essere negato, dato che “il contribuente ha – nel giudizio relativo all’impugnazione – la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici e il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente”.

Dunque, l’accertamento non può essere più motivato dal semplice scostamento tra le entrate dichiarate e quelle presunte dallo studio di settore. In tali circostanze, l’ufficio deve necessariamente fare una verifica e deve tener conto della possibilità che i risultati degli studi e dei parametri, in sede di contraddittorio, possano venire corretti e personalizzati considernado la reale situazione in cui si trova ad operare il contribuente.

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