La minaccia di incassare gli assegni può nascondere l’estorsione

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Per la Corte di cassazione sussiste il reato di estorsione anche nel momento in cui gli imputati minacciano la vittima di mandare in protesto gli assegni che questa aveva dato a garanzia della somma prestata per far fronte a difficoltà economiche momentanee.

Non rileva la tesi della difesa degli imputati, sostiene la sentenza della Cassazione penale n. 23067/2010, secondo cui non esiste il delitto di estorsione in quanto gli assistiti avevano solo esercitato il loro diritto ad incassare quanto gli competeva. In realtà per aversi l’estorsione è sufficiente che la minaccia sia presente in “maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata essendo solo necessaria che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo”.

Pertanto l’intenzione di voler incassare gli assegni mandando in protesto l’emittente nasconde in realtà la volontà di minacciare la vittima a restituire tutto il capitale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Estorce chi minaccia il protesto - Pascasi

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