La nuova convivenza non pregiudica l'assegnazione della casa coniugale. Prevale, comunque, l'interesse dei figli

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Con ordinanza n. 15753 depositata il 24 giugno 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di appello, nell'ambito di un procedimento di separazione personale, avevano assegnato ad una donna, affidataria della figlia minore della coppia, la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi.

L'ex marito si era opposto a detta statuizione in considerazione della nuova convivenza della coniuge con altro uomo, sempre nella medesima abitazione.

La Suprema corte, nel ricordare come in queste situazioni occorre sempre tenere in considerazione il preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente, ha ritenuto adeguatamente motivata ed insuscettibile di controllo di legittimità la valutazione di merito operata dai giudici di secondo grado.

L'esigenza prioritaria – sottolinea la Corte – è di non pregiudicare la serenità dei figli, aggiungendo ai disagi che conseguono dal divorzio dei genitori anche quelli collegati all'allontanamento dalla casa familiare.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - La casa all'ex anche se si risposa – Maciocchi

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