La nuova gestione dei collaboratori sportivi nelle attività dilettantistiche

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La nuova gestione dei collaboratori sportivi nelle attività dilettantistiche

A seguito di un lungo iter legislativo e di molteplici proroghe, le novità in tema di lavoro sportivo sono entrate definitivamente in vigore dal 1° luglio 2023. L’emanato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da ultimo corretto dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, punta all’innalzamento delle tutele previdenziali per i lavoratori sportivi dilettanti e retribuiti, riconducendoli – presuntivamente – all’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative ed introducendo nuovi obblighi per ASD e SSD.

Sotto il profilo fiscale, si dispone lo stop alla qualificazione dei compensi percepiti tra i redditi diversi (specificatamente art. 67, c. 1, lett. m), TUIR). Dal 1° luglio 2023, fatte salve le soglie di esenzione, i redditi percepiti rientreranno tra quelli assimilabili al lavoro dipendente, ad eccezione dei premi per i risultati raggiunti nelle competizioni sportive che saranno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%.

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Chi è il lavoratore sportivo

Le novità in materia di lavoro e previdenza sociale sono raccolte all’interno del Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Ai sensi dell’art. 25, è qualificato come lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Ulteriore presupposto per l’applicazione della normativa appresso esaminata, è che tale prestazione venga resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportive, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.a. ovvero di altro soggetto tesserato.

È, altresì, lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, a fronte di un corrispettivo, a favore dei predetti committenti mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici di ciascuna disciplina, con espressa esclusione ex lege delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.

ATTENZIONE: La norma esclude dalla qualificazione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per quanto concerne il concetto di soggetti tesserati è bene specificare che il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

NOTA BENE: Per i c.d. altri tesserati, le ulteriori mansioni previste dai regolamenti tecnici di ciascuna disciplina devono essere approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza devono intendersi confermate le mansioni dell’anno precedente.

Collaborazioni sportive nel dilettantismo

Il rapporto con il lavoratore sportivo, come qualificato nel paragrafo precedente, può avere natura autonoma, subordinata o parasubordinata, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

Quanto ai contratti di lavoro subordinato vigono le regole generali della disciplina giuslavorista con le eccezioni contemplate dall’art. 26, comma 1, ovverosia le norme contenute:

  • negli artt. 4, 5 e 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, rispettivamente in materia di impianti audiovisivi e strumenti di controllo, di divieto di accertamenti sanitari e di tutela in caso di licenziamento illegittimo;
  • negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, in tema di licenziamenti individuali;
  • negli artt. 2, 4 e 5, legge 11 maggio 1990, n. 108, concernenti il tentativo di conciliazione ed arbitrato;
  • nell’art. 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi;
  • nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sulle c.d. tutele crescenti;
  • nell’art. 2103, Codice Civile, in tema di mansioni;
  • negli artt. da 19 a 29, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sui rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • nell’art. 7, legge 20 maggio 1970, limitatamente alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Quanto ai limiti del contratto di lavoro subordinato nel settore sportivo:

  • può contenere un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto, pur rimanendo ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra stessi soggetti e cessione prima della scadenza;
  • non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso;
  • può prevedere una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto sono definite da un collegio arbitrale. L’eventuale clausola deve contenere la nomina degli arbitri o, comunque, stabilire il numero degli arbitri ed il modo in cui questi dovranno essere nominati.

ATTENZIONE: Per il lavoro sportivo nei settori professionistici, l’art. 27, contempla specifiche disposizioni in materia. In particolare, a differenza di quanto avviene con il settore dilettantistico, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo le espresse deroghe di cui al comma 3 ed inerenti:

  1. l'attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Le suddette eccezioni costituiranno contratto di lavoro autonomo.

Al di fuori dell’alveo dei rapporti di lavoro subordinato, l’art. 28, comma 2, istituisce una presunzione legale di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per le prestazioni di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che:

  • pur essendo continuative, abbiano una durata non superiore alle 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • abbiano ad oggetto attività coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

NOTA BENE: Laddove le prestazioni siano rese per una durata superiore alle 24 ore settimanali il rapporto di lavoro ben può mantenere le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa. Difatti, al superamento di detta soglia oraria decade esclusivamente la presunzione legale di cui all’art. 28, comma 2. 

Obblighi amministrativi per le co.co.co. sportive

Ai sensi del comma 3, art. 28, decreto legislativo n. 36/2021, il committente destinatario delle prestazioni sportive è tenuto a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Tale adempimento, di fatto, sostituisce l’usuale comunicazione al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e andrà effettuato, ai sensi del successivo comma 5, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE: Il termine anzidetto deve intendersi valido esclusivamente nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo in quanto la disposizione normativa è incardinata specificatamente nell’art. 28, d. lgs. n. 36/2021. Altresì, nel silenzio della norma ed in assenza di specifiche indicazioni amministrative, si ritiene che la comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro debba essere effettuata esclusivamente per il tramite del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Su tale aspetto risulta da chiarire se, comunque, la comunicazione di assunzione possa essere legittimamente effettuata tramite i consueti canali telematici già vigenti per la generalità dei datori di lavoro (sistema Unilav).

Al riguardo si evidenzia che l’art. 1, comma 20, lett. b), decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, ha abrogato l’ultimo periodo del terzo comma del citato art. 28, sicché anche le prestazioni non imponibili – sottosoglia – ai fini fiscali e previdenziali dovranno essere comunicate con i canali sopra descritti.

L’omessa comunicazione è soggetta alle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.

Il comma 4, prevede, infine, che per le collaborazioni coordinate e continuative sportive nell’area del dilettantismo sussiste l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. Tale adempimento potrà essere adempiuto anche mediante apposita sezione all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la quale – ad oggi – risulta ancora da implementare.

Giacché la norma preveda la possibilità di non emettere un prospetto paga per i rapporti aventi un compenso annuo inferiore a 15.000 euro rimane consigliabile, comunque, l’adozione del prospetto paga, specie laddove si superi la soglia dei 5.000 euro annui, utile all’assoggettamento del compenso a contribuzione previdenziale nei termini appresso specificati.

Come previsto dall’ultimo periodo del comma 5, art. 28, l’iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire anche in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.

ATTENZIONE: In sede di prima applicazione della norma, gli adempimenti ed i versamenti contributivi dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative dell’area del dilettantismo, riferite ai periodi di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

La suddetta previsione merita un approfondimento da parte delle amministrazioni competenti specie con riferimento ai rapporti che superano la soglia di euro 5.000, in quanto soggetti agli obblighi di comunicazione mensile Uniemens (anch’esso parrebbe poter essere trasmessa tramite il Registro) e relativo versamento degli oneri contributivi.

Obblighi previdenziali e fiscali per le co.co.co. sportive

L’art. 35, della norma in commento, prevede che nell’area del dilettantismo i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome abbiano diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale mediante iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Come anticipato, per la parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro (art. 35, comma 8-bis), l’aliquota contributiva per i collaboratori in argomento è fissata nella misura del:

  • 24%, suddivisa in un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, laddove il lavoratore risulti assicurato ad altre forme obbligatorie;
  • 25% + 2,03% (aliquote aggiuntive G.S.), suddivisa in un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, laddove il lavoratore non risulti assicurato ad altre forme obbligatorie.

NOTA BENE: L’aliquota aggiuntiva prevista per i collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è composta da:

  • 0,50%, per il finanziamento di malattia, maternità e ANF;
  • 0,22%, per il finanziamento della maternità ex D.M. 12 luglio 2007;
  • 1,31%, per il finanziamento della DIS-COLL.

Quanto agli obblighi previdenziali, si evidenzia, infine, che fino al 31 dicembre 2007, la contribuzione è dovuta nel limite del 50% dell’imponibile contributivo, con consequenziale proporzionale riduzione dell’imponibile pensionistico.

ATTENZIONE: Considerato che la riduzione dell’imponibile contributivo ha effetto ex lege sul trattamento pensionistico, si ritiene che la stessa trovi applicazione solo con riferimento all’aliquota IVS fissata nella misura del 25%, sicché sulle aliquote aggiuntive (2,03%) bisognerà prendere a riferimento l’imponibile pieno.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 1124/1965.

Obblighi fiscali per le co.co.co. sportive

Quanto agli obblighi tributari, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annua di 15.000 euro.

Si evidenzia che, sia per quanto concerne gli obblighi previdenziali che quelli fiscali, il collaboratore, all’atto del pagamento, ha l’obbligo di rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

I redditi percepiti, dal 1° luglio 2023, dovranno essere qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con applicazione delle relative aliquote previste dal TUIR. Fanno eccezione le eventuali somme erogate a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive che saranno, invece, assoggettate a ritenuta del 20% a titolo d’imposta.

ATTENZIONE: Ai sensi del comma 1-bis, art. 51, per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo l’imponibile escluso ai fini fiscali per il periodo d’imposta 2023 deve comprendere sia i compensi già assoggettati alle regole di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che i compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6. Rimane da chiarire se detto principio è applicabile anche per gli obblighi previdenziali.

Collaborazioni amministrativo – gestionali

L’attività amministrativa – gestionale resa a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP può rientrare nell’ambito di applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile.

NOTA BENE: Sono escluse dalla disciplina in argomento le attività di carattere amministrativo – gestionali svolte nell’ambito di una professione per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

A differenze delle collaborazioni sportive, strettamente intese, le collaborazioni amministrativo – gestionali sono soggette agli obblighi assicurativi INAIL.

Sotto il profilo previdenziale, invece, rimangono applicabili le disposizioni di cui all’art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, secondo cui, detti collaboratori:

  • devono essere iscritti alla gestione separata INPS, con applicazione delle aliquote del 24%, laddove iscritti ad altre forme di previdenza, ovvero del 25% + 2,03%;
  • godono della soglia di esenzione contributiva per i compensi fino a 5.000 euro, da intendersi come franchigia.

Per gli stessi è, inoltre, applicabile la riduzione contributiva del 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027.

Sotto il profilo fiscale, invece, rimane applicabile l’art. 36, comma 6, con esenzione totale per i compensi fino a 15.000 euro.

Lavoro sportivo dilettantistico in sintesi

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120

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