La partecipata che svolge attività economica è soggetta al Dlgs 231

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Lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici sono esonerati dall'applicazione del Decreto legislativo n. 231/2001. Tuttavia, per l'esonero dalla disciplina in questione la natura pubblicistica di un ente è condizione sì necessaria ma non sufficiente in quanto è altresì richiesta la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo.

Per essere dunque esclusi dall'applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal Decreto 231, gli enti pubblici devono anche svolgere “funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell'assetto costituzionale dello Stato amministrazione”.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011, sentenza relativa ad una vicenda in cui il Tribunale di Enna aveva provveduto a rigettare l'istanza di applicazione delle misure cautelari della sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e di revoca di quelli già concessi, nonché di nomina di un commissario giudiziale nei confronti di una società partecipata siciliana che si occupava di smaltimento dei rifiuti e che svolgeva un'attività da ritenere economica proprio in ragione della struttura societaria utilizzata (società per azioni).

I giudici della Seconda sezione penale hanno, in particolare, annullato l'ordinanza del Tribunale di Enna e rinviato ai giudici di merito per un nuovo esame della vicenda.
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