L’alienazione della testata non comporta il trasferimento dell’azienda

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La scelta del legislatore di privilegiare, in tema di imposta di registro, “la intrinseca natura e gli effetti giuridici” rispetto a “il titolo o la forma apparente” implica che gli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria.

Così, l’autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi “restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, perché altrimenti finirebbero per sovvertire i detti criteri impositivi”. L’articolo 20 del Tur “costituisce indubbio indice rivelatore di criteri di qualificazione autonomi rispetto alle ordinarie ipostasi interpretative civilistiche, attesa la preminenza del principio generale antiabuso e della regolamentazione reale degli interessi oggettivizzata, come osserva la dottrina, nell’indagine sulle possibili conseguenze giuridiche di atti e negozi”.

E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1102 depositata il 17 gennaio 2013 con riferimento ad una vicenda di trasferimento di una testata giornalistica. Secondo la Corte, in particolare, dall’alienazione della testata non poteva desumersi il trasferimento dell’azienda o di parte di essa. La testata – precisano i giudici di legittimità – “essendo segno distintivo dell’iniziativa editoriale, può essere equiparata al marchio, la cui cessione (articolo 3 d.iva) costituisce prestazione di servizi assoggettata a IVA, senza che assuma rilevanza alcuna che la cessione sia avvenuta congiuntamente al trasferimento dell’azienda (o di un suo ramo) ovvero separatamente, restando in ogni caso la cessione del marchio soggetta a IVA e quella dell’azienda soggetta ad imposta di registro, indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni”.
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