L'assegno di mantenimento va ridotto se il lavoro offerto è adeguato

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Respinte da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 17347 del 23 luglio 2010 – le istanze presentate da un uomo al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento dallo stesso dovuto in favore della ex moglie sulla base dell'assunto che quest'ultima aveva rifiutato alcune proposte lavorative. 

La Corte di legittimità, in proposito, ha sottolineato come per la diminuzione richiesta l'ex coniuge avrebbe dovuto, altresì, dimostrare l'adeguatezza del posto offerto alla donna rispetto alle qualifiche professionali ed alla dignità della stessa.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VI – Rifiutare un lavoro non penalizza – Alberici

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