L'attività del familiare nello studio del professionista e l'adozione del provvedimento di sospensione

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L’attività del familiare negli studi professionali è strettamente correlata alla dimensione di questi ultimi. Infatti, laddove gli studi sono di piccole dimensioni l’aiutante non può essere ritenuto collaboratore familiare; nei casi in cui la dimensione degli studi professionali assuma un’entità tale da presupporre la costituzione di un’impresa, il familiare può prestare collaborazione ai sensi dell’art. 230 bis c.c. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale segue le medesime regole: nel caso di studi di piccole dimensioni l’atto di sospensione non può essere adottato, diversamente accade negli studi che assumono un’articolazione imprenditoriale.
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