L'autovelox va segnalato anche a chi si immette sulla strada controllata

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Con ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011, la Sesta sezione civile della Cassazione è intervenuta in ordine ad una opposizione a sanzione amministrativa per mancata segnalazione delle apparecchiature di autovelox specificando come la prova della presenza specifica del cartello di segnalazione, nonché la congrua distanza tra lo stesso e l'intersezione da cui l'automobilista si sarebbe immesso sulla strada controllata, ricade, in mancanza di una specifica attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

Ed infatti, perché la sanzione amministrativa possa essere considerata legittima è necessario che la presenza della postazione di rilevazione della velocità venga debitamente e preventivamente segnalata non solo sulla strada ove è collocato l'autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono, “quando l’intersezione si trovi a valle del segnale di presenza dell’ autovelox, ma a monte di quest’ultimo”.

Nel dettaglio, è stato accolto il ricorso presentato da un automobilista avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato una multa per una violazione delle norme sulla velocità rilevata a mezzo di autovelox quando il ricorrente lamentava che si era immesso sulla strada statale da una provinciale e non aveva incontrato alcun cartello segnaletico della successiva postazione autovelox.
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