Lavoratori in mobilità a reimpiego agevolato

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Il Lavoro – nota 1564, di ieri – chiarisce che l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli, usufruendo delle agevolazioni contributive e fiscali di cui alla legge 223/91, articolo 8, comma 4, dopo che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento. Con l’assunzione a termine del lavoratore, il datore beneficia di dodici mesi d’agevolazione, protratti ad ulteriori dodici quando avviene la trasformazione in contratto a tempo indeterminato prima che scada il termine fissato per il godimento del precedente beneficio. Il lavoratore assunto direttamente con contratto a tempo indeterminato (senza, cioè, passare da quello determinato) porta all’azienda un beneficio di 18 mesi.

Con un secondo intervento – nota 1566, sempre di ieri – il Ministero precisa che il lavoro intermittente nelle attività socio-assistenziali per anziani non rientra in alcuna tra le forme di prestazione di carattere discontinuo o di semplice attesa individuate dal Dm 23 ottobre sostituzione dei contratti collettivi.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Mobilità, assunzione agevolata – Cirioli
  • ItaliaOggi, p. 34 – Case di riposo, no all’intermittente

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