Lavoratori stranieri: exploit di domande. Gli step successivi

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Lavoratori stranieri: exploit di domande. Gli step successivi

Era prevedibile. Il click day del decreto Flussi 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022), iniziato lo scorso 27 marzo, ha sbancato. Alle 19 erano già pervenute oltre 240.000 domande, quasi il triplo delle domande accoglibili in base alla quota complessiva massima di lavoratori stranieri, residenti all'estero, ammissibili in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, pari a 82.705 unità.

E mentre prosegue l'iter, al Senato, della conversione in legge del cd. decreto Immigrazione (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20), recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, si attende l'emanazione di un nuovo decreto flussi che definisca quote aggiuntive di ingresso sollecitato dalle parti sociali (Ministero del lavoro, nota 28 marzo 2023) .

La procedura amministrativa prevede (circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023, circolare interministeriale di rettifica n. 732 del 01 febbraio 2023 e circolare del Ministero dell’Interno n. 1212 del 24 febbraio 2023) che le domande, trasmesse in via telematica accedendo, tramite SPID, al Portale Servizi – ALI, vengano accolte secondo l'ordine cronologico di invio.

Il Ministero dell’Interno, con nota del 28 marzo 2023, ha reso noto che tutte le domande inviate sono state regolarmente caricate nella piattaforma telematica e che le stesse saranno distribuite, per ambito provinciale, a ciascuno Sportello Unico per l’Immigrazione.

Vediamo di seguito quali sono gli step successivi alla presentazione della domanda (delle domande) di nulla osta al lavoro o di conversione dei permessi di soggiorno.

Nulla osta al lavoro: istruttoria delle domande

Ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la istruisce nel rispetto del limite delle quote comunicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al richiedente può essere chiesta l'integrazione dei documenti allegati alla domanda e/o l'integrazione dei dati presenti nella domanda, su indicazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

La richiesta di integrazione viene inviata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al richiedente tramite comunicazione via PEC, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

NOTA BENE: Il richiedente, per l'integrazione dei documenti o dei dati incompleti, dovrà seguire le indicazioni riportate nel testo della comunicazione ricevuta accedendo al Portale Servizi - ALI.

In caso di esito negativo dell’istruttoria sui documenti o di parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) e/o della Questura, lo Sportello Unico per l’Immigrazione invia, tramite il sistema, una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, trasmettendo in allegato l’atto di preavviso di rigetto con la relativa motivazione. Da tale momento decorrono 10 giorni per fornire le proprie osservazioni all’indirizzo PEC da cui si è ricevuta la comunicazione.

L’eventuale provvedimento definitivo di rigetto, emesso al termine di questa fase, sarà trasmesso nella stessa modalità prevista per il preavviso.

NOTA BENE: Sia l’atto di preavviso di rigetto sia il provvedimento definitivo di rigetto possono essere visualizzati anche sul Portale Servizi - ALI.

Se invece l'istruttoria si conclude positivamente (per emanazione, in base ai modelli di domanda, di entrambi i pareri positivi di ITL e Questura o solo del parere ITL, ovvero decorso di 30 giorni in assenza dei pareri per i modelli di domanda C-stag, B2020, B-PS, B), il richiedente riceve, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, una comunicazione che lo avverte del rilascio del nulla osta, scaricabile sul Portale Servizi - ALI.

Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione alla conversione del nulla osta per i modelli di conversione (VA, VB, LS/LS1, LS2, Z) e da una comunicazione di avvenuto inoltro della pratica al Ministero degli Affari Esteri per il rilascio del visto nel caso di procedura semplificata per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa.

NOTA BENE: I pareri di Questura ed ITL non emessi entro 30 giorni possono comunque essere registrati nel sistema informatico fino al completamento della procedura, ossia fino alla fase di predisposizione del modello di richiesta del permesso di soggiorno. L'eventuale parere negativo può comportare la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato.

Visto di ingresso e convocazione in Prefettura

Fatta esclusione per le domande di conversione, contestualmente all’invio del nulla osta, la piattaforma informatica inoltra la pratica al Ministero degli Affari Esteri (MAECI) per il rilascio del visto di ingresso del lavoratore da parte delle Rappresentanze diplomatiche.

Una volta rilasciato il visto di ingresso (per le conversioni, successivamente alla comunicazione alla conversione del nulla osta) si verrà convocati in Prefettura.

Una comunicazione via PEC, inviata all’indirizzo indicato, inviterà a visualizzare sul Portale Servizi - ALI la data di convocazione in Prefettura. In alternativa, il richiedente può autoconvocarsi, accedendo direttamente al Portale Servizi - ALI e selezionando giorno e ora disponibili, modificabili dal SUI con specifica comunicazione.

NOTA BENE: È possibile anche una convocazione in videoconferenza.

Ingresso del lavoratore straniero in Italia e incontro in Prefettura

Il lavoratore straniero e il datore di lavoro sono tenuti a recarsi (o, nei casi in cui è previsto, collegarsi in videoconferenza) presso la Prefettura nel giorno fissato per la convocazione.

Qui si svolgono le seguenti operazioni:

  • verifica/generazione del codice fiscale del lavoratore;
  • firma del contratto di soggiorno;
  • generazione del modello di richiesta del permesso di soggiorno (mod. 209) e inoltro a Poste Italiane;
  • generazione e invio automatico della comunicazione obbligatoria.

Rinuncia alla pratica

Il richiedente può presentare rinuncia al procedimento amministrativo della pratica direttamente tramite il Portale Servizi – ALI. Il SUI attiva a sistema la sua registrazione che, a sua volta, invia una PEC all’indirizzo indicato, recante una comunicazione di avvenuta rinuncia, visualizzabile anche sul Portale Servizi - ALI.

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