Lavoratori stranieri: flussi di ingresso triennali e nuove domande di nulla osta

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Lavoratori stranieri: flussi di ingresso triennali e nuove domande di nulla osta

Dopo una lunga interlocuzione con le parti sociali per la definizione del fabbisogno del mercato del lavoro e sulla scorta dei contributi degli enti e delle associazioni di stranieri, vede la luce l’attesa programmazione triennale dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri

A definirla, relativamente al triennio 2023-2025, è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, licenziato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n .231 del 3 ottobre 2023.

Il provvedimento definisce le quote complessive di ingressi per motivi di lavoro e le procedure di presentazione delle domande di nulla osta nonché i criteri (comuni e specifici) per la determinazione dei flussi di ingresso triennali.

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 4 ottobre 2023, ha anticipato la pubblicazione a breve definite di una circolare congiunta del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Concentriamoci sulle quote di ingresso a cui lavoratori stranieri e datori di lavoro dovranno fare riferimento per il triennio 2023-2025.

Quote complessive di ingresso per motivi di lavoro

Per il triennio 2023-2025 sono ammessi ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e lavoro autonomo di cittadini stranieri residenti all'estero pari a 452.000 unità, suddivise nelle seguenti quote complessive:

  • 136.000 unità per l'anno 2023;
  • 151.000 unità per l'anno 2024;
  • 165.000 unità per l'anno 2025.

NOTA BENE: Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.

Di queste quote complessive, una parte è riservata, in via preferenziale, a lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi dell'immigrazione irregolare (2.000 unità per l'anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;  2.500 unità per l'anno 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo; 3.000 unità per l'anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo).

Nell’ambito di tali quote è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

  • per lavoro subordinato stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025 e di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, 100 unità nel 2024 e 100 unità nel 2025.
  • per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.

È inoltre consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 500 cittadini stranieri residenti all'estero tra imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo, artisti di chiara fama, cittadini stranieri che intendono costituire start-up innovative.

Settori particolari

Una fetta considerevole delle quote complessive per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo summenzionate, è destinata, per fabbisogno lavorativo rilevato, ai settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

In questi settori, gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo sono ammessi entro le seguenti quote:

  • 53.450 unità per l'anno 2023 (52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo);
  • 61.950 unità per l'anno 2024 (61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo);
  • 71.450 unità per l'anno 2025 (70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo).

Sempre in questi settori, sono riservate quote per gli ingressi, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini provenienti da specifici Paesi extraUE nonché di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Per i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria si segnala che sarà consentito l’ingresso di 9.500 unità per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Infine, nell'ambito delle quote complessive, sono assegnate specifiche quote per gli ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero a cittadini di specifici Paesi extraUE, apolidi e rifugiati.

Una parte della quota assegnata, per il settore agricolo (40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 unità nel 2025) e per il settore turistico (30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025) è destinata ai lavoratori stranieri, cittadini di specifici Paesi extraUE le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.

Quando presentare le domande

 Il DPCM 27 settembre 2023 definisce anche il calendario di base a cui attenersi per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro.

Per l'anno 2023, le richieste devono essere presentate, per gli ingressi nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici:

  • relativamente agli ingressi di cittadini provenienti da specifici Paesi extraUE ) (lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina, di cui all’art. 6, comma 3 lettera a) dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo al 3 ottobre 2023  (data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale), vale a dire del 2 dicembre 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli ingressi di cittadini di Paesi extraUE con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 3, lettera b), per gli altri lavoratori subordinati e autonomi (ivi compresi apolidi e rifugiati nonché lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) di cui al comma 4 dell'articolo 6, dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo al 3 ottobre 2023, vale a dire del 4 dicembre 2023fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Per le conversioni in permessi di soggiorno di cui al comma 5 dell'articolo 6, dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo al 3 ottobre 2023, vale a dire del 4 dicembre 2023fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, di cui all'art. 7, dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo al 3 ottobre 2023, vale a dire del 12 dicembre 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la stessa ripartizione per ambiti prevista per il 2023 e sempre fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

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