Lavoro accessorio: compenso annuale riferito al lavoratore, non più al committente

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Con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, il ministero del Lavoro interviene nell’ambito del lavoro accessorio, fornendo indicazioni operative al personale ispettivo alla luce delle novità introdotte dalla riforma Fornero (L 92/2012). Si ricorda che è stato ampliato l'ambito di applicazione che investe tutti i settori e qualsiasi committente e lavoratore (fa eccezione il settore agricolo).

Un cambiamento sostanziale è relativo al limite economico di 5mila euro nell’anno solare, che prima si riferiva all’attività prestata nei confronti del singolo committente ed ora, invece, al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, indipendentemente dal numero dei committenti. Questo qualifica meglio il tipo di lavoro, che è realmente accessorio in quanto fissa il limite in capo al lavoratore e non al committente: modesto apporto economico in capo al lavoratore, sostanziale occasionalità delle prestazioni, certamente non in grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso.

In caso di imprese (qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato) e professionisti, non è dato di superare al singolo committente il limite di 2 mila euro di compensi, pena la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato, se le prestazioni sono funzionali all'attività di impresa o professionale, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative.

I limiti non sono solo economici. I carnet dei buoni di lavoro accessorio diventano “orari, numerati progressivamente e datati” con valore nominale fissato con decreto del Ministero del lavoro. Si eviterà che un solo voucher possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Sulla data si specifica che implica un “arco temporale” di utilizzo del voucher, che non può essere superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. I buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge Fornero) dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio 2013, con le regole pregresse, e non saranno conteggiati per il raggiungimento dei 5.000 e 2.000 euro.

Il settore agricolo ha regole particolari: è possibile utilizzare voucher sino a € 5.000 solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Non trova applicazione l’ulteriore limite di € 2.000.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Voucher con vincolo orario a quota 10 euro - De Fusco
  • ItaliaOggi, p. 30 - Troppi voucher? C'è l'assunzione - Floris

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