Lavoro agile, procedura semplificata fino al 31 gennaio 2021

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Lavoro agile, procedura semplificata fino al 31 gennaio 2021

Facilitato l’utilizzo del lavoro agile (cd. “smart working”). Infatti, fino al 31 gennaio 2021, che corrisponde alla data in cui termina lo stato di emergenza nazionale, i datori di lavoro possono ovviare alla farraginosa comunicazione al Ministero del Lavoro per l’avvio del lavoro in modalità a distanza. Quindi, fino alla predetta data, valgono le modalità semplificate previste dall’art. 90, co. 3 e 4 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020.

A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una faq pubblicata sul proprio portale telematico.

Lavoro agile, come eseguire la comunicazione?

Come noto, affinché il datore di lavoro possa avviare lo svolgimento del lavoro a distanza è tenuto dapprima a ottenere il consenso del lavoratore e, successivamente, a seguire un preciso iter burocratico sul sito del MLPS per la comunicazione obbligatoria.

Tuttavia, in conseguenza della diffusione del contagio da Coronavirus, e al fine di ridurne al minimo la diffusione, tutelando la salute dei dipendenti e dei propri familiari, il Governo ha incentivato l’utilizzo dello smart working.

L’incentivo, in particolare, sta nella semplificazione della comunicazione del lavoro agile. Nello specifico, la procedura consente l’invio dei nominativi dei lavoratori coinvolti tramite un unico file excel. Non è necessario allegare l’accordo individuale di smart working siglato tra azienda e dipendente. Questa è la procedura da seguire per quanto riguarda il rapporto tra azienda e MLPS, che dunque resta in vigore fino al termine attualmente previsto dello stato di emergenza, ossia il 31 gennaio 2020.

Lavoro agile, accordo sottoscritto non necessario

Tuttavia lo smart working prevede anche la gestione dello stesso nel rapporto tra azienda e lavoratore che, in base alla vigente legge, comporta la sottoscrizione dell’accordo individuale e la consegna dell’informativa in materia di salute e sicurezza al dipendente.

Sul punto è stato previsto che il datore di lavoro può attivare lo smart working senza necessità di sottoscrivere l’accordo e consegnare la relativa informativa. Tale deroga, però, termina il 31 dicembre 2020. Il disallineamento delle due date sarà presto colmato in fase di conversione in legge del D.L. n. 125/2020.

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