L'avvocato sospeso non può sottoscrivere personalmente il ricorso

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 18053 depositata lo scorso 4 agosto, hanno dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un legale, personalmente, avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per due mesi, immediatamente esecutiva, disposta nei suoi confronti dall'Ordine locale e poi confermata dal Cnf per aver utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un collega. 

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come l'applicazione della sanzione della sospensione comportasse il venir meno, in capo al legale, dello ius postulandi con conseguente impossibilità, per lo stesso, di sottoscrivere personalmente il ricorso in Cassazione.
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