Le notifiche eseguite da Equitalia a mezzo raccomandata sono inesistenti

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Con la sentenza n. 909/5/09 del 16 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affrontato il problema delle notifiche per posta degli atti tributari. Si tratta di una questione estremamente complessa, come dimostra anche la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli anni è stata prodotta sull’argomento. Il caso esaminato riguarda la notifica per posta, da parte dell’Agente della riscossione, di una iscrizione ipotecaria. Nello specifico, Equitalia Lecce aveva inviato la notifica di una iscrizione di ipoteca con raccomandata a/r, ritenendo questa una modalità perfettamente legittima in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del dpr 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento. Con la sentenza in esame, però, i giudici pugliesi non hanno avvalorato la tesi difensiva di Equitalia. Anzi, la conclusione è stata che: le notifiche eseguite da Equitalia direttamente a mezzo del servizio postale sono giuridicamente inesistenti. Tutto ciò, poiché, manca una disposizione normativa in tal senso, con la conseguenza che la notifica di ipoteca effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante servizio postale è inesistente in quanto eseguita da un soggetto non abilitato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Equitalia non può notificare gli atti con raccomandata – Suppa

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