Le procedure concorsuali sospendono le sanzioni

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Con decisione n. 20.1.09 depositata il 22 gennaio 2009, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha ribadito che, qualora il contribuente venga ammesso a procedura concorsuale, non si applicano le sanzioni in caso di mancato pagamento. La vicenda vedeva coinvolta una società di capitali che, ammessa ad una procedura concorsuale, si era opposta alle sanzioni contestatele dall'Agenzia delle entrate per ritenute operate e non versate. La società, in particolare, nel ricorso avanzato davanti all'organo provinciale, aveva contestato il comportamento illegittimo dell'ufficio che, nonostante gli art. 188, 167 e 168 della legge fallimentare, aveva richiesto le sanzioni per ritardato pagamento e non aveva, poi, risposto alla richiesta di rimborso della stessa ricorrente. Mentre per l'ufficio il ricorso era inammissibile in quanto con il pagamento il ricorrente aveva chiuso la vicenda, secondo l'organo giudicante la presentazione dell'istanza di rimborso nei termini di rito non rende definitivo il rapporto tributario. Così, dichiarato ammissibile il ricorso, i giudici provinciali hanno statuito che, poiché il debito tributario aveva data anteriore al decreto relativo alla procedura concorsuale, le sanzioni richieste e versate dalla ricorrente non erano dovute; ai sensi della legge fallimentare, infatti, il comportamento corretto del contribuente non può essere sanzionato.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Le procedure concorsuali sospendono le sanzioni – Giordano

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