Legge di Bilancio 2026: le misure per la giustizia tra personale e sicurezza
Pubblicato il 07 gennaio 2026
In questo articolo:
- LdB 2026: le misure del comparto giustizia
- Il quadro normativo di riferimento
- Personale della giustizia e rafforzamento degli organici
- Assunzioni di magistrati ordinari
- Stabilizzazione del personale e Uffici per il processo
- Uffici di diretta collaborazione del Ministro
- Giustizia tributaria: interventi mirati e aggiustamenti ordinamentali
- Proroga degli incarichi dei giudici tributari
- Compensi e governance della giustizia tributaria
- Sistema penitenziario e sicurezza
- Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà
- Misure per la legalità e la prevenzione
- Fondo per il contrasto del cyberbullismo
- Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata
- Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
- Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza
- Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani
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La Legge di Bilancio 2026, approvata con Legge n. 199/2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, dedica attenzione anche al comparto giustizia, individuato come ambito strategico di intervento nell’ambito della manovra finanziaria.
LdB 2026: le misure del comparto giustizia
Le disposizioni di interesse si articolano in una pluralità di misure che incidono su personale, assetti organizzativi, sicurezza e giustizia tributaria.
Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono individuabili nel rafforzamento della capacità amministrativa degli uffici giudiziari, nel miglioramento dell’efficienza dei procedimenti, nel potenziamento delle condizioni di sicurezza, in particolare in ambito penitenziario, e nel consolidamento della legalità, anche attraverso interventi mirati sul versante tributario.
Il quadro normativo di riferimento
La legge n. 199/2025 - si rammenta - recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 e, come detto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
Il fulcro della manovra è rappresentato dall’articolo 1, composto da 973 commi, all’interno dei quali sono collocate anche le disposizioni di interesse per il settore giustizia.
La loro collocazione si inserisce in un disegno complessivo coerente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con la nuova governance europea della spesa, privilegiando interventi mirati e compatibili con i vincoli programmatori.
Personale della giustizia e rafforzamento degli organici
Assunzioni di magistrati ordinari
La Legge di Bilancio 2026, in primo luogo, interviene in modo significativo sul rafforzamento degli organici della magistratura ordinaria.
L’articolo 1, comma 302, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2026-2027, un totale di 718 magistrati ordinari, tutti vincitori di concorsi già banditi.
Le assunzioni sono articolate in due fasi temporali: 440 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 e le restanti 278 unità a decorrere dal 1° luglio 2027.
Si tratta dei vincitori di due concorsi indetti nel 2024, elevabili nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 160 del 2006.
Le assunzioni rientrano nei limiti della dotazione organica vigente, fissata in 11.171 unità, e mirano a ridurre la consistente vacanza di organico registrata nei ruoli della magistratura, incidendo indirettamente sul carico dei procedimenti pendenti e sui tempi di definizione dei giudizi.
Stabilizzazione del personale e Uffici per il processo
Accanto al reclutamento dei magistrati, la manovra prevede misure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa.
Il comma 293 consente di consolidare professionalità già formate, in larga parte impiegate negli Uffici per il processo, istituiti nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il comma 294 estende inoltre le facoltà assunzionali del Ministero della giustizia, rafforzando la capacità amministrativa degli uffici e favorendo la continuità operativa delle strutture di supporto alla giurisdizione.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Sul piano organizzativo, i commi 289 e 290 intervengono sugli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, prevedendo un rafforzamento delle strutture di supporto politico-amministrativo.
La finalità è migliorare il coordinamento, l’indirizzo e la capacità gestionale del Dicastero, assicurando maggiore stabilità organizzativa e un più efficace raccordo tra livello politico e amministrazione.
Giustizia tributaria: interventi mirati e aggiustamenti ordinamentali
Proroga degli incarichi dei giudici tributari
A seguire, l’articolo 1, commi 147 e 148, della legge interviene sulla disciplina transitoria della cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, modificando le previsioni già novellate dalla legge di bilancio 2025.
La disposizione ridefinisce il regime applicabile fino al 31 dicembre 2028, prevedendo nuove scadenze per la cessazione dall’incarico per limiti di età.
In particolare, è stabilito che i componenti cessino dalle funzioni: il 1° gennaio 2027 se hanno compiuto 72 anni entro il 31 dicembre 2026 o nel corso del 2027, e il 1° gennaio 2028 se hanno compiuto 71 anni entro il 31 dicembre 2027 o nel corso del 2028.
Le medesime regole sono recepite, in modo coordinato, mediante la modifica dell’articolo 17, comma 9, del Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.
Compensi e governance della giustizia tributaria
Il comma 149 modifica l’articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992, rideterminando, a decorrere dall’anno 2026, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anche se collocati in quiescenza.
È confermato l’esonero dalle funzioni proprie con conservazione della titolarità dell’ufficio, mentre il nuovo regime economico prevede compensi differenziati: 72.000 euro lordi annui per i componenti eletti dai giudici tributari e un compenso pari allo stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina per i componenti eletti dal Parlamento, aumentato del 50 per cento per il Presidente.
Restano ferme le disposizioni in materia di limiti alla cumulabilità con trattamenti pensionistici.
Sistema penitenziario e sicurezza
La Legge di Bilancio 2026, a seguire, rafforza il sistema penitenziario con un pacchetto di misure mirate su personale e infrastrutture.
I commi 240-246 autorizzano un’assunzione straordinaria fino a 2.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria, articolata nel triennio 2026-2028, e consentono il trattenimento in servizio di un contingente massimo di 150 unità, al fine di fronteggiare le criticità degli istituti e migliorare i livelli di sicurezza, operatività ed efficienza.
Le disposizioni sono accompagnate da specifiche autorizzazioni di spesa per assunzioni, procedure concorsuali e funzionamento.
Sul versante infrastrutturale, il comma 247 istituisce il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, con il compito di accelerare gli interventi e superare le criticità attuative, operando in coordinamento con il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà
I commi 731 e 732 dell’articolo 1 introducono invece una disciplina espressa dell’atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà, chiarendone gli effetti sul piano civilistico e amministrativo.
La norma consente al proprietario di rinunciare al diritto reale mediante atto unilaterale, con conseguente devoluzione del bene al patrimonio dello Stato, subordinando l’efficacia dell’atto a specifici adempimenti formali e pubblicitari.
L’intervento mira a ridurre l’insorgenza di contenzioso connesso a beni non più gestibili o economicamente sostenibili, fornendo un quadro giuridico certo per gli operatori e per le amministrazioni coinvolte.
Misure per la legalità e la prevenzione
Fondo per il contrasto del cyberbullismo
Il comma 817 dell’articolo 1 istituisce il Fondo per il contrasto del cyberbullismo, destinato a sostenere iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e tutela delle vittime, con particolare attenzione ai minori.
La disposizione rafforza l’approccio preventivo e multidisciplinare al fenomeno, affiancando gli strumenti già previsti dall’ordinamento.
Pur non intervenendo direttamente sul processo penale, la misura assume rilievo anche per il sistema giustizia, in quanto contribuisce a ridurre situazioni di conflittualità e a favorire percorsi di educazione alla legalità digitale.
Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata
In un’ottica di legalità sostanziale, il comma 841 dell’articolo 1 istituisce il Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, con una dotazione stabile pari a 500.000 euro annui.
Le risorse sono destinate a finanziare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione alla legalità, rafforzando il coordinamento tra istituzioni, società civile e territorio. L’intervento si colloca a monte dell’azione repressiva, integrando il sistema giudiziario con strumenti di prevenzione e consolidamento della cultura della legalità.
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Il comma 228 dell’articolo 1 dispone il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinato al sostegno delle iniziative volte alla promozione dell’uguaglianza sostanziale e alla tutela dei diritti fondamentali.
La misura assicura la continuità degli interventi già avviati, rafforzando il quadro delle politiche pubbliche in materia di pari opportunità.
Il rifinanziamento assume rilievo anche in chiave sistemica, in quanto contribuisce a prevenire situazioni di marginalità e discriminazione che possono tradursi in fenomeni di conflittualità sociale e contenzioso.
Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza
I commi 229-232 dell’articolo 1 prevedono un incremento del Fondo per le pari opportunità, con una quota specificamente destinata al finanziamento di interventi a favore delle donne vittime di violenza.
Le risorse sono finalizzate al rafforzamento dei servizi di protezione, assistenza e supporto, nonché al consolidamento della rete dei centri antiviolenza e delle strutture di accoglienza.
L’intervento si inserisce in una strategia di prevenzione e contrasto strutturale della violenza di genere, con riflessi indiretti sul sistema giudiziario e sull’efficacia delle misure di tutela previste dall’ordinamento.
Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani
Il comma 236 dell’articolo 1, infine, rafforza le misure di contrasto alla tratta degli esseri umani, attraverso il potenziamento degli strumenti di prevenzione, assistenza e protezione delle vittime.
La disposizione consolida il quadro degli interventi già previsti dalla normativa vigente, sostenendo programmi dedicati all’emersione del fenomeno e al recupero delle persone coinvolte.
Il rafforzamento delle politiche contro la tratta assume una rilevanza diretta per il sistema giustizia, in quanto integra l’azione repressiva con misure di tutela che favoriscono la collaborazione delle vittime e l’effettività dell’azione giudiziaria.
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