Legittima l'esclusione dei commercialisti dall'esonero delle prove per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari

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Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31825 del 27 agosto 2010, ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'annullamento del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 206/24.12.08, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2008, recante il "Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari”. 

In particolare, i commercialisti lamentavano che l'articolo 3 del detto Decreto, recante le “situazioni impeditive”, fosse illegittimo per la sostanziale identità della relativa disciplina rispetto a quella contenuta in precedenti decreti ministeriali già annullati dal giudice amministrativo. Censurato anche l’articolo 2 del provvedimento sotto il profilo della irragionevole esclusione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dalle categorie dei soggetti esonerati dallo svolgimento di prove valutative per l’accertamento dei requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. 

Di diverso avviso i giudici amministrativi i quali hanno sottolineato come, da un lato, il Tribunale non aveva, in realtà, mai censurato, in senso assoluto, la scelta dell’Amministrazione di prevedere criteri oggettivi per la valutazione della professionalità ed onorabilità dei singoli medesimi. Dall'altro, l'esclusione dei professionisti ricorrenti rispetto all'esonero dalla prova valutativa era da ritenersi giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva inteso valorizzare esperienze concrete e specifiche e non mere attitudini o conoscenze teoriche. “La scelta dell’Amministrazione di limitare alle sole categorie sopra citate il beneficio dell’esonero dalla prova valutativa, appartiene al non irragionevole apprezzamento di merito consentito nella sede regolamentare, di modo che non appare sussistente nella specie alcuna illegittima disparità di trattamento dei commercialisti iscritti all’albo rispetto ai soggetti beneficiari dell’esonero in questione, trattandosi di categorie professionali comunque diverse ed essendo non palesemente irragionevole la valorizzazione, per i soli soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2 del DM in questione, della prova e dimostrazione di una professionalità concreta tale da rendere inutile lo svolgimento della prova valutativa”.
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