L'errata interpretazione della documentazione non comporta la revoca della sentenza

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Con sentenza n. 8353 del 30 novembre 2010, il Consiglio di stato ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato di due società avverso la decisione con cui era stata confermata la loro esclusione, per accertata anomalia dell’offerta, dalla gara pubblica indetta dal ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di pulizia.

Le due ricorrenti avevano denunciato la presenza di errori di fatto ex articolo 395, numero 4, del Codice di procedura civile in considerazione di un’erronea interpretazione della documentazione in atti inerente al contenuto dell’offerta sospetta di anomalia nonché delle giustificazioni prodotte dal concorrente nella relativa fase di verifica.

I giudici amministrativi hanno così precisato come l'errore di fatto revocatorio sussiste solo in caso di oggettiva divergenza tra ciò che risulta dalla realtà processuale e quanto espressamente affermato in sentenza; deve trattarsi, cioè, di un'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, obiettivamente e immediatamente verificabile, inerente al contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, e non alla relativa interpretazione.

Poiché, quindi, nella specie, i ricorrenti non avevano lamentato un errore materiale ma un'errata interpretazione della documentazione allegata, l'impugnazione da loro sollevata per vizio revocatorio andava dichiarata inammissibile.
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