Lesione vincolo fiduciario, giustificato motivo soggettivo di recesso

Pubblicato il



Lesione vincolo fiduciario, giustificato motivo soggettivo di recesso

Legittimo il licenziamento intimato da un Comune ad una propria dipendente, per aver effettuato innumerevoli accessi al protocollo generale informatico, non giustificati da ragioni di servizio, in quanto finalizzati a conoscere atti che non rientravano in quelli di competenza del settore di sua assegnazione.

La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui la Corte d’appello, ritenendo provato l'accesso abusivo ad opera di una dipendente pubblica al protocollo informatico dell'ufficio e, considerato altresì il rinvio a giudizio della lavoratrice per i medesimi fatti nonché alcuni precedenti disciplinari specifici, aveva giudicato adeguata, nei confronti della medesima, la sanzione disciplinare del licenziamento, la cui proporzionalità era stata invece esclusa dal Tribunale, in primo grado.

Pur in assenza di un danno patrimoniale, la condotta della dipendente aveva leso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, e ciò in considerazione del gran numero di accessi operati, della loro estraneità ai compiti lei assegnati e dell'utilizzo improprio del tempo lavorativo.

Per la Corte territoriale, ciò posto, i fatti ascritti alla lavoratrice erano idonei ad integrare giustificato motivo soggettivo di recesso.

Giustificato motivo soggettivo, accertamento del giudice di merito

La dipendente si era opposta a tale valutazione, impugnando la decisione di gravame davanti alla Suprema corte di legittimità.

In questa sede, tuttavia, gli Ermellini hanno confermato le conclusioni della Corte d'appello, giudicando inammissibili i rilievi di parte ricorrente.

Nel testo della sentenza n. 3819 del 15 febbraio 2021, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato quanto da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo: spetta unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto e, in specie, di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso con preavviso.

E nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva correttamente indicato le ragioni per le quali la condotta della lavoratrice, in violazione dei doveri propri del dipendente pubblico, era da ritenere di gravità tale da giustificare il menzionato recesso.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito