L’estinzione del reato preclude la confisca per equivalente

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La natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce che la stessa possa trovare applicazione anche in relazione al prezzo e il profitto derivante da un reato estinto per prescrizione.

Sulla scorta di detto principio, la Sesta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 18799 del 29 aprile 2013, ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva confermato la misura della confisca per equivalente nei confronti dei beni di due imputati per reati di corruzione e truffa, reati che, tuttavia, si erano estinti per prescrizione.

La confisca per equivalente – sottolinea la Corte – una volta che venga accostata ad una sanzione di natura penale deve essere preceduta da una pronuncia di condanna, “dovendo escludersi che possa trovare applicazione il regime sulle misure di sicurezza patrimoniali, come gli articoli 200 210 e 236 del Codice penale che, come si è visto, derogano ai principi penalistici della irrevocabilità e della inapplicabilità della sanzione penale in caso di estinzione del reato”.
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